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Impugnazione immediata: esclusa nell'ipotesi di criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Giustizia amministrativa Contratti pubblici

Sull'inammissibilità dell'impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza Breve 30 ottobre 2017, n. 01109

Premassima

1. Deve ritenersi inammissibile l'impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede, quale criterio di aggiudicazione prescelto, quello del massimo ribasso.

Principio

1. Deve ritenersi inammissibile l'impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede, quale criterio di aggiudicazione prescelto, quello del massimo ribasso.

In materia di gravame si rileva che l' attuale formulazione dell’art. 120 c.p.a. prevede, al comma 2 bis, l’obbligo di immediata impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di affidamento per motivi relativi ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E al successivo quinto comma dell’art. 120 c.p.a per quanto riguarda i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara é statuito l’onere di immediata ed autonoma impugnazione degli stessi, in quanto “autonomamente lesivi”. Sul punto precisa il Collegio che é ormai pacifica la sussistenza dell'onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara solo in caso di clausole escludenti, tra cui quelle che impediscono la partecipazione alla gara, o prescrivono requisiti soggettivi di ammissione o di partecipazione alla gara arbitrari e discriminatori, altrettanto non potendo sostenersi per le previsioni della lex specialis, le quali invece, disciplinano la fase di valutazione delle offerte o per le clausole per le quali la lesività si manifesta solo per effetto della successiva applicazione da parte della Commissione di gara.  Ciò posto si evidenzia come dalla formulazione delle nuove norme processuali (cfr. artt. 120 comma 2 bis, C.P.A., 211 comma 2 del d.lgs. 50/2016) pur risultando distinta la prima fase relativa alle ammissioni ed esclusioni, da quella relativa all’aggiudicazione, non appare tuttavia anticipata dalle ridette disposizioni la soglia di tutela fino a generalizzare la possibilità di immediata impugnazione del bando. Ne consegue, pertanto, l'esclusione da parte della normativa di riferimento, anche dopo i recenti interventi riformatori, di liberi ed ampi margini di interpretazione, tesi per l'appunto ad ampliare ulteriormente i casi di immediata impugnazione. Nel caso di specie, in particolare, non si rinviene alcuna effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, in quanto il criterio del prezzo più basso non è autonomamente lesivo, non precludendo nè la partecipazione alla gara dell’impresa ricorrente, né impedendo di formulare alla stessa un’offerta concorrenziale.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 30 ottobre 2017, n. 01109
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