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Impugnazione di atti di natura regolamentare

Giustizia amministrativa Enti locali

T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza Breve 15 maggio 2013, n. 00802

Principio

1. Sull'impugnazione di atti di natura regolamentare.
In tema di impugnazione di atti regolamentari e a contenuto generale, la giurisprudenza si è assestata nella distinzione tra due categorie di atti: da un lato, quelli contenenti solo volizioni-preliminari, cioè statuizioni di carattere generale e programmatorio, come tali inidonee a produrre una immediata incisione nella sfera giuridica dei destinatari, i quali andranno impugnati assieme agli atti che ne fanno specifica applicazione; dall’altro lato, gli atti regolamentari contenenti tuttavia anche volizioni-azioni, i quali cioè contengono almeno in parte previsioni destinate alla immediata applicazione e capaci quindi di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica dei destinatari, i quali devono essere gravati a prescindere dagli atti applicativi (nella specie si trattava di un provvedimento volto a dettare una disciplina generale in materia di commercio e noleggio esercitato sulle aree demaniali marittime ritenuto, sotto alcuni profili, immediatamente lesivo per la società ricorrente e quindi immediatamente impugnabile).

2. Sulla competenza ad adottare atti di natura regolamentare.
Il Regolamento adottato da un Comune in materia di commercio e noleggio esercitato sulle aree demaniali marittime è di competenza del Consiglio Comunale, poiché l’adozione di atti regolamentari da parte del Comune, a mente dell’art. 42, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, rientra sempre nella competenza consiliare  fatta salva l’ipotesi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione appartiene invece alla competenza della Giunta comunale.

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 15 maggio 2013, n. 00802
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