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Impugnazione del titolo edilizio rilasciato al confinante

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio rilasciato a terzi
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 21 novembre 2013, n. 05522

Principio

1. Decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio rilasciato a terzi.
Nel campo edilizio, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un titolo abilitativo rilasciato a terzi, l’effettiva piena conoscenza dell’atto viene collegata in linea di massima al momento in cui la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera, in modo da evidenziare la eventuale non conformità della stessa al titolo e tale momento si fa coincidere, per un ormai consolidato orientamento con il completamento, quanto meno strutturale dell’opera stessa.

2. La dimostrazione della tardività del ricorso deve essere fornita, in modo rigoroso, da chi eccepisce la tardività.
La piena conoscenza potrebbe anche essere stata acquisita aliunde in un momento antecedente, ma occorrono una serie di circostanze, indizi e riscontri idonei a confortare la suddetta conoscenza, dovendo qui rammentare come in base agli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova ex art.2697c.c., la dimostrazione della tardività del ricorso e quindi della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell’atto deve essere fornita, in modo rigorosa da chi eccepisce la tardività. Al riguardo, in particolare, non appare decisivo l’elemento costituito dall’esposizione della cartella di cantiere e neppure la generica affermazione del ricorrente stesso di conoscenza dei lavori in una data risalente, costituendo tali fatti unicamente circostanze idonei all’acquisizione di una notizia o se si vuole una mera conoscenza che però non danno contezza del loro contenuto lesivo.

3. Illegittimità della delibera consiliare che incrementi, rispetto a quanto previsto dal vigente piano regolatore, la volumetria edificabile in una determinata zona, senza ricorrere allo strumento della Variante.
È illegittima una delibera consiliare con cui l’amministrazione comunale incrementi la possibilità di edificazione di una determinata zona elevandola notevolmente rispetto a quanto previsto dal vigente piano regolatore, senza rispettare l’iter naturale previsto per scelte così impattanti sul governo del territorio e cioè a mezzo di una apposita variante allo strumento urbanistico, quale sede istituzionalmente deputata a prevedere nuove, modificative condizioni di edificabilità delle aree, quanto ai parametri previsti dalla legge per l’esercizio dello ius aedificandi.

Cons. St., Sez. 4, 21 novembre 2013, n. 05522
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