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Impugnazione del permesso di costruire

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire da parte del proprietario confinante
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 5 aprile 2013, n. 01904

Principio

1. Sulla decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire da parte del proprietario confinante.
È jus receptum in giurisprudenza che il termine per impugnare il permesso di costruire da parte del proprietario confinante decorra di regola dalla data di ultimazione dei lavori, o comunque dal momento in cui questi manifestino in modo chiaro e univoco le loro caratteristiche essenziali, con la sola eccezione del caso – che nella specie non ricorre – in cui il ricorrente contesti in radice la stessa possibilità di edificazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, nr. 5657; id., 30 luglio 2012, nr. 4287; id., 28 gennaio 2011, nr. 678; id., 23 luglio 2009, nr. 4616).

2. Sull'utilizzazione nel processo amministrativo di prove raccolte nel giudizio penale.
In mancanza di un divieto di legge e in ossequio al principio di atipicità delle prove, il giudice amministrativo può legittimamente utilizzare, come fonte anche esclusiva del proprio convincimento, le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa amministrativa e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2012, nr. 4120; Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2012, nr. 1833).

Cons. St., Sez. 4, 5 aprile 2013, n. 01904
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