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Impugnazione del decreto di nomina degli assessori

Acque pubbliche e private Elezioni Enti locali

Sulla legittimazione attiva ad impugnare il decreto di nomina degli assessori per violazione del principio della parità di genere nelle giunte per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ex art. 1, comma 37 della L. n. 56 del 2014
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 22 novembre 2021, n. 02505

Premassima

1. I consiglieri del consiglio comunale facenti parte della minoranza della Giunta, possono impugnare gli atti del Sindaco relativi alla nomina degli assessori, che siano stati emanati trasgredendo la normativa di cui all’art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014, per lesione dello ius ad officium, giacché titolari di un interesse specifico e concreto, il quale viene assicurato dal primo cittadino nella nomina dei componenti la Giunta attraverso disposizioni normative a carattere cogente.

2. L’art.1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogato allorché sussista un’effettiva e concreta impossibilità a che possa essere garantita, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi ai sensi delle disposizioni di legge. Tuttavia, è necessario comprovare adeguatamente la suddetta impossibilità sulla base di una approfondita istruttoria motivata, adducendo quali siano le ragioni specifiche che impediscono il rispetto di quella percentuale di rappresentanza.

Principio

1. Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha confermato la natura fiduciaria della carica di assessore, la quale non può rappresentare una giustificazione di un eventuale interpello delle sole persone appartenenti al medesimo partito o alla stessa coalizione che si è pronunciata sul sindaco, specie in contesti locali non particolarmente estesi, come quelli in esame.

2. La violazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 determina l’illegittimità del decreto sindacale di composizione della giunta comunale di un Comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nell’ipotesi in cui sia stato posto un limite dal Sindaco, nell’indagine sull’individuazione di risorse di sesso femminile per l’assunzione dell’incarico di assessore comunale, a n. 5 concittadine su una popolazione totale di n. 3.900 abitanti.

Fattispecie rilevante, soprattutto, per l’assenza di elementi probatori comprovanti la circostanza per cui le sole personalità femminili disponibili a ricoprire la carica assessorile, fossero le uniche rinunciatarie tra quelle interpellate.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 22 novembre 2021, n. 02505
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