Impugnazione del decreto di nomina degli assessori
Acque pubbliche e private Elezioni Enti locali
Premassima
1. I consiglieri del consiglio comunale facenti parte della minoranza della
Giunta, possono impugnare gli atti del Sindaco relativi alla nomina degli
assessori, che siano stati emanati trasgredendo la normativa di cui all’art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014, per lesione
dello ius ad officium, giacché titolari di un interesse specifico e
concreto, il quale viene assicurato dal primo cittadino nella nomina dei
componenti la Giunta attraverso disposizioni normative a carattere cogente.
2. L’art.1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può
essere derogato allorché sussista un’effettiva e concreta impossibilità a che possa
essere garantita, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due
generi ai sensi delle disposizioni di legge. Tuttavia, è necessario comprovare
adeguatamente la suddetta impossibilità sulla base di una approfondita
istruttoria motivata, adducendo quali siano le ragioni specifiche che impediscono
il rispetto di quella percentuale di rappresentanza.
Principio
1. Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha confermato
la natura fiduciaria della carica di assessore, la quale non può rappresentare
una giustificazione di un eventuale interpello delle sole persone appartenenti
al medesimo partito o alla stessa coalizione che si è pronunciata sul sindaco,
specie in contesti locali non particolarmente estesi, come quelli in esame.
2. La violazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 determina l’illegittimità
del decreto sindacale di composizione della giunta comunale di un Comune con
popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nell’ipotesi in cui sia stato posto un
limite dal Sindaco, nell’indagine sull’individuazione di risorse di sesso
femminile per l’assunzione dell’incarico di assessore comunale, a n. 5 concittadine
su una popolazione totale di n. 3.900 abitanti.
Fattispecie rilevante, soprattutto, per l’assenza di
elementi probatori comprovanti la circostanza per cui le sole personalità
femminili disponibili a ricoprire la carica assessorile, fossero le uniche
rinunciatarie tra quelle interpellate.