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Impugnazione decreto di revoca della patente di guida

Circolazione stradale Giurisdizione e competenza

Decreto di revoca della patente di guida. Impugnazione. Giurisdizione amministrativa. Non sussiste.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 10 febbraio 2014, n. 00365

Principio

1 Decreto prefettizio di revoca della patente di guida nei confronti di soggetto sottoposto a misure di prevenzione. Giurisdizione del giudice amministrativo. Non sussiste.
1.1 Il decreto prefettizio di revoca della patente di guida emesso nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura preventiva della sorveglianza speciale in corso di efficacia è un atto dovuto. In tal caso, quindi, la p.a. non esercita alcun potere discrezionale, né sulla possibilità o meno di irrogazione, né sulla durata della sospensione, atteso che la legge stabilisce in via generale che, sussistendo le condizioni richieste, la revoca deve essere disposta e deve avere la durata di tre anni (cfr. Consiglio di Stato, n. 7015/2010). 
1.2 L'assenza di qualsiasi discrezionalità nel provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida radica senza ombra di dubbio la giurisdizione del giudice ordinario ai fini dell'opposizione, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo che il giudice ordinario potrà eventualmente disapplicare (Cass. Sez. Un., n. 25769/2008, Cass. Sez. Un., n. 12378/2008). 

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 10 febbraio 2014, n. 00365
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