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Imposta regionale campana su concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Imposta regionale. Criteri di commisurazione. Alta valenza turistica e normale valenza turistica. Regione Campania. Subclassificazione della normale valenza turistica. Ordinaria valenza turistica e limitata valenza turistica. Questione di costituzionalità. Manifesta infondatezza.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, Sentenza 10 ottobre 2014, n. 05266

Principio

Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Imposta regionale. Criteri di commisurazione. Alta valenza turistica e normale valenza turistica. Regione Campania. Subclassificazione della normale valenza turistica. Ordinaria valenza turistica e limitata valenza turistica. Questione di costituzionalità. Manifesta infondatezza. 

1. L'imposta regionale sulle concessioni demaniali turistico ricreative (confermata, nell’ambito della delega sul federalismo fiscale ex art. 8 D.lgs. 68/2011) è commisurata ad un valore percentuale del canone demaniale determinato ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 400/1994 convertito con legge n. 494/1993, come novellato dall'art. 1, comma 251, legge n. 296/2006.

2. Nella Regione Campania, in tema di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreativa di cui alla L.R. Campania n. 1/1972, viene graduata la normale valenza turistica, la quale è sottoclassificata in due sottocategorie: "ordinaria valenza turistica" e "limitata valenza turistica" (art. 1, comma 119, L.R. Campania n. 5/2013).

3. Il decreto della Regione Campania con cui è stato stilato un elenco graduato in ordine decrescente dei Comuni costieri al fine di assegnare loro la categoria turistica di spettanza, costituisce la mera attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2013 (art. 1, comma 119 che prevede in particolare la predisposizione del predetto elenco), la quale mira a determinare il carico impositivo e costituisce piena esplicazione della discrezionalità del legislatore regionale che, al fine di assicurare ad ogni situazione concreta il carico fiscale più adeguato possibile, individua legittimamente all’interno della normale valenza turistica due sub categorie. Tale differenziazione - che non riguarda il canone dovuto per l’utilizzo del bene dello Stato - è dunque stabilita a monte dal legislatore regionale che esercita le proprie prerogative in tema di tributi regionali all’interno del quadro delineato dalla normativa statale (cfr. art. 119, comma 2, Cost.). Nessuna disparità di trattamento o contraddittorietà può essere lamentata posto che il meccanismo regionale mira proprio ad adeguare il carico tributario al valore del bene dato in concessione.

4. È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 117 L.R. Campania n. 5/2013 - nella parte in cui compie la sottoclassificazione delle zone costiere campane in considerazione di una più dettagliata valenza turistica - per preteso contrasto con il combinato disposto dall’art. 119 Cost., ultimo comma, e l’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), che individua in capo alla potestà esclusiva del legislatore statale il potere di definire anche il regime dominicale dei beni pubblici e privati (ordinamento civile). Difatti la normativa regionale non incide in alcun modo sul regime dominicale dei beni pubblici ma piuttosto mira esplicitamente a graduare l’imposizione fiscale sulle concessioni demaniali in ragione della maggiore o minore valenza turistica; mira dunque a determinare il livello di imposizione nell’ambito dei criteri individuati con la legge statale, senza intervenire su una materia (“ordinamento civile”) riservata in via esclusiva allo Stato. In quest’ambito la L.R. Campania n. 5/2013, trattandosi di tributo proprio regionale, rientra nelle prerogative del legislatore regionale, prerogative che possono essere esercitate nel rispetto dei principi di coordinamento statale di cui al richiamato art. 119 Cost.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, 10 ottobre 2014, n. 05266
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