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Impianti di telefonia

Urbanistica e edilizia Telecomunicazioni

Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica degli impianti di telefonia, in quanto equiparabili alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza 29 marzo 2013, n. 00229

Principio

1. Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica degli impianti di telefonia, in quanto equiparabili alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria.
1.1. Gli impianti di telefonia sono annoverabili tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, possono essere equiparati, a tenore dell’art. 86 comma terzo del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo II, 11.1.2011 n. 22).
1.2. A tenore dell’art. 231 del Codice postale (D.P.R. n. 156/1973), «gli impianti di teleradio-comunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari per i servizi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità». Ne consegue che la richiesta di realizzazione delle infrastrutture di radiotelefonia, da parte del concessionario di un pubblico servizio di telecomunicazioni, non è soggetta alle prescrizioni urbanistico - edilizie che si riferiscono a diverse tipologie di opere edilizie. 

2. Illegittimità delle prescrizioni urbanistico edilizie che vietino in modo assoluto l'installazione di impianti di telefonia in determinate zone.
2.1. Il titolo autorizzatorio per la realizzazione di impianti di telefonia non può essere negato, se non avuto riguardo a una specifica disciplina conformativa, da assoggettare al procedimento della variante urbanistica, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico.
2.2. È esorbitante ed eccessiva rispetto alle attribuzioni del Comune la regolamentazione comunale adottata per fini meramente radio-protezionistici, escludendo la possibilità di installare impianti in aree sensibili, così introducendo un divieto generalizzato di installare impianti al di fuori dei siti comunali individuati nella zonizzazione e disponendo il divieto di rilasciare titoli abilitativi al di fuori delle zone consentite. Tale regolamentazione è palesemente illegittime, non soltanto perché difformi dal parametro dei piani urbanistici, ma anche perché il Comune non ha, per legge, la potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, eccetera) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo che – a tenore dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 – rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali (cfr.: Corte Cost. 7.10.2003 n. 307; Cons. Stato VI, 10.2.2003 n. 673; T.A.R. Lazio Roma, II bis, 18.5.2006 n. 3565).
2.3. La localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui è consentito dalla regolamentazione urbanistica locale si pone in contrasto non solo con l’esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr.: Cons. Stato VI, 10.2.2003 n. 673; T.A.R. Veneto Venezia, II, 17.3.2004 n. 749; T.A.R. Molise I, 7.4.2011 n. 176). In tal modo, il Comune ha esorbitato dalle proprie attribuzioni anche per un altro ordine di ragioni: invero, l’art. 8 comma primo lett. a) della legge n. 36/2001 (legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) attribuisce la funzione di individuazione dei siti di trasmissione per impianti di telefonia mobile non già ai Comuni, ma alle Regioni. Pertanto, in assenza dei criteri regionali per l’individuazione delle aree nelle quali consentire l’installazione, è da ritenersi esorbitante ed eccessiva una regolamentazione comunale di carattere stringente e generale in tema di localizzazione di impianti di radiotelefonia.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 29 marzo 2013, n. 00229
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