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Impianti di telefonia

Telecomunicazioni Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Limiti alla potestà regolamentare comunale in tema di installazione di impianti di telefonia
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 16 luglio 2013, n. 00625

Principio

1. Sull'approvazione per silentium della domanda di installazione di impianto di telefonia mobile.
In base alla procedura delineata dall'art. 87, comma 9, d.lg. n. 259 del 2003, il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un provvedimento di diniego comunicato entro detto termine comportano la formazione del silenzio - assenso sulla relativa istanza, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto stesso, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego, rimuovibile solo in sede di autotutela, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l'esercizio del suddetto potere, senza che alla formazione del silenzio - assenso di cui si tratta ostino le disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990, stante il principio di specialità vigente nel nostro ordinamento giuridico (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 settembre 2011, n. 4294).

2. Limiti alla potestà regolamentare dei Comuni in materia l'installazione di impianti di telefonia mobile.
2.1. Deve escludersi, in applicazione degli ordinari principi in materia di gerarchia delle fonti, che i regolamenti comunali possano derogare al modulo procedimentale previsto in materia dalla normativa settoriale in materia di installazione di impianti di telefonia mobile, escludendo il silenzio assenso o introducendo modalità o vincoli ulteriori e diversi per la sua formazione.
2.2. È illegittimo il regolamento comunale inteso a disciplinare sistemi e impianti radioelettrici, allorquando risulti che la sua elaborazione non sia stata preceduta né da un’adeguata istruttoria né da una consultazione con i gestori del servizio di telefonia mobile (profili che sono strettamente connessi poiché, essendo i gestori obbligati a creare una rete di telecomunicazioni, i comuni che intendano esercitare i propri poteri pianificatori in materia non possono non tener conto delle loro esigenze di carattere tecnico e operativo); sotto quest’ultimo profilo nemmeno può sostenersi che, venendo in rilievo un regolamento, non vi sarebbe un obbligo di coinvolgimento dei soggetti interessati; è facile obiettare che in questa materia i soggetti interessati sono un limitato numero di società ben note a livello nazionale che gestiscono il servizio; il loro coinvolgimento nel procedimento preordinato all’elaborazione delle disposizioni sulla localizzazione degli impianti inoltre non discende da astratte esigenze di partecipazione ma è necessario e utile per assicurare la completezza dell’istruttoria.
2.3. La potestà regolamentare comunale ex articolo 8 della legge n. 36/2001 deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646). 
2.4. È illegittimo per irragionevolezza il regolamento comunale nella parte in cui ponga una serie di vincoli  che di fatto si traducono nella pratica impossibilità di realizzare gli impianti nelle zone edificate, cioè nelle zone in cui (maggiormente) occorre garantire il servizio e, quindi, costituiscono un chiaro impedimento alla realizzazione di una efficiente infrastruttura di rete (nella specie veniva posto il divieto di realizzazione degli impianti nella zona A e nelle aree delimitate come centro abitato ex d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 o alle previsioni di un lotto minimo addirittura di 10.000 mq. e dell’obbligo di posizionare l’impianto in posizione baricentrale).

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 16 luglio 2013, n. 00625
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