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Impianti di telefonia

Telecomunicazioni Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Rilevanza dei profili di tutela paesistica nei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, Sentenza 9 maggio 2013, n. 01186

Principio

1. Sull'operatività della sospensione feriale dei termini ex l. n. 742/1969 ai fini della decorrenza del termine a ricorrere quando la domanda cautelare sia proposta congiuntamente al ricorso giurisdizionale di merito.
Allorché la domanda cautelare sia proposta congiuntamente al ricorso giurisdizionale di merito, è consentito computare, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, il periodo di sospensione feriale, che è pertanto applicabile in quanto il procedimento cautelare ha natura incidentale, mentre il ricorso avvia il procedimento giurisdizionale principale. La sospensione feriale dei termini processuali trova, invece, applicazione qualora l’istanza cautelare sia proposta separatamente rispetto al ricorso di merito oppure nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, in linea con la disposizione di cui all’art. 54, comma 3 del codice del processo amministrativo (“la sospensione dei termini (…) non si applica al procedimento cautelare”). Tale norma, come ha osservato la giurisprudenza, “va interpretata nel senso che essa legittima semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I ter, 11 novembre 2011, n. 8705).

2. È idonea ad interrompere la formazione del silenzio-assenso la comunicazione via fax o via posta elettronica certificata del diniego di autorizzazione alla realizzazione di una stazione - radio base per telefonia mobile cellulare.
2.1. In tema di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87 D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259), il titolo abilitativo si forma per silenzio-assenso qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. 
2.2. È tempestivo il diniego di autorizzazione alla realizzazione di una stazione - radio base per telefonia mobile cellulare, conosciuto dall'istante qualora sia stato comunicato prima del decorso dei 90 giorni previsti dall’art. 87, comma 9 del D.lgs. 259/2003 e ciò risulti dai rapporti di trasmissione della posta certificata e del telefax. Si tratta di modalità di comunicazione che, in disparte dal formale riconoscimento previsto dalla vigente legge processuale, sono state ritenute idonee dalla giurisprudenza (“il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia - attraverso il c.d. rapporto di trasmissione - la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l'effettività della comunicazione”, cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II quater, 10 settembre 2008, n. 8233; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2007, n. 2951; TAR Sicilia – Palermo, sez. II, 7 febbraio 2008, n. 197).

3. Applicabilità dell'art. 10-bis legge n. 241/1990 al procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una stazione - radio base per telefonia mobile cellulare.
È illegittimo il diniego di autorizzazione alla realizzazione di una stazione - radio base per telefonia mobile cellulare, quando sia mancata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990, costituente norma di carattere generale che va applicata anche al procedimento di cui al D.lgs. 259/2003, come peraltro prova, indirettamente, la circostanza che tale preavviso valga ad impedire la formazione del silenzio assenso (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 32; TAR Lazio - Roma, sez. II, 16 marzo 2009, n. 2690; TAR Lombardia – Milano, sez. III, 21 aprile 2008, n. 1232; di recente, TAR Abruzzo, 25 gennaio 2012, n. 60).

4. Rilevanza dei profili di tutela paesistica nei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
In linea generale, anche nei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87 D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259), i profili di tutela paesistica sono da considerarsi rilevanti, afferendo questi al potere comunale di stabilire, mediante gli strumenti urbanistici, la specifica destinazione d’uso in cui è consentita l'installazione degli impianti di telefonia. Tale potere trova fondamento nella legge urbanistica fondamentale (n. 1150/1942), in cui è previsto che il piano regolatore generale deve indicare, oltre alle localizzazioni (art. 7, comma 2, n. 1), la “divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona”, nonché “le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale” (art. 7, comma 2, n. 4): disposizioni, queste, pienamente applicabili alla disciplina amministrativa sull’elettrosmog, essendone stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale solo in riferimento alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio (cfr. Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, 9 maggio 2013, n. 01186
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