Accedi a LexEureka

Impianti di incenerimento per lo smaltimento di rifiuti.

Igiene e sanità Unione Europea

Sulla rimessione alla Corte di giustizia UE della compatibilità della normativa europea dettata in materia di impianti di incenerimento per lo smaltimento di rifiuti.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 24 aprile 2018, ord. n. 04574

Premassima

1. Alla Corte di giustizia UE devono essere rimesse le questioni se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione, quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016.

2. Deve altresì essere rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione, quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016.


Principio

1. Alla Corte di giustizia UE devono essere rimesse le questioni se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione, quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016.

In materia di rifiuti, il Collegio ha evidenziato che la normativa dell'ordinamento giuridico italiano si pone in contrasto con quella europea e, in assenza di giurisprudenza specifica sull'argomento, l’incremento della portata della termovalorizzazione e l'incenerimento, nonché la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” possono porsi in violazione degli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE. Pertanto, la Sezione ritiene che devono essere rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione, quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016, laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.P.C.M. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale. In specie, quest'ultimi attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, considerando che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti diretti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva. Inoltre ha aggiunto che la Corte di Giustizia UE è chiamata ad accertare se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione, quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133 del 2014, come convertito in l. n. 164 del 2014, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016, nella misura in cui qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Deve altresì essere rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione, quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016.

Il Collegio, altresì, ha precisato che essendo incontestabile la portata del d.P.C.M. 10 agosto 2016, quale disposizione regolamentare, deve valutarsi sia se la stessa possa rientrare tra gli strumenti di adozione ai sensi dell’art. 2, lett. a), punto secondo, della Direttiva 2001/42/CE sia se il medesimo non sia stato anticipato da V.A.S., sebbene non bisogna trascurare la circostanza che il piano ivi indicato abbia un impatto sull’ambiente, tale da legittimare la sua adozione statale, con la conseguenza per la quale le valutazioni strategiche nel ridetto piano contenute, sono comunque sottratte all’esame degli organi regionali e locali. Alla luce di ciò la Sezione ritiene che debba essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione, quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016 - la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa, con proprio decreto, rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 24 aprile 2018, ord. n. 04574
Caricamento in corso