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Illegittima l'esclusione del concorrente per omessa indicazione degli oneri di sicurezza.

Contratti pubblici

Sull'illegittima esclusione del concorrente che non abbia indicato nell'offerta gli oneri di sicurezza.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, Sentenza Breve 14 novembre 2017, n. 01161

Premassima

1. In tema di appalti pubblici si rileva che in assenza di una specifica clausola del bando che espliciti l’onere dichiarativo e di dubbi in ordine all’applicabilità ad un appalto pubblico in settori speciali del disposto dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è illegittima l’esclusione del concorrente che non abbia indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza, peraltro in difetto di attivazione del soccorso istruttorio.

Principio

1. In tema di appalti pubblici si rileva che in assenza di una specifica clausola del bando che espliciti l’onere dichiarativo e di dubbi in ordine all’applicabilità ad un appalto pubblico in settori speciali del disposto dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è illegittima l’esclusione del concorrente che non abbia indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza, peraltro in difetto di attivazione del soccorso istruttorio.

In tema di appalti pubblici il Collegio ha chiarito che rispetto agli effetti della previsione di cui all’art. 95, comma 10, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si aderisce all'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale nell’ipotesi in cui gli atti di gara non contengano l’espressa menzione della voce di costo nell'offerta, nonchè la sanzione espulsiva collegata alla sua inosservanza e in cui non siano sollevati dubbi sulla congruità dell’offerta, ad un appalto pubblico in settori speciali in riferimento al cit. art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, deve ritenersi illegittima l’esclusione del concorrente che non abbia indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza, peraltro in difetto di attivazione del soccorso istruttorio.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, 14 novembre 2017, n. 01161
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