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Il sopravvenuto difetto di interesse

Giustizia amministrativa

Sui presupposti dell’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità per accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori
C.G.A., Sez. 1, Sentenza 21 luglio 2022, n. 00851

Premassima

Il provvedimento di fatto richiesto e negato e quello successivamente adottato dall’Amministrazione, e non il generico interesse ad ottenere altri provvedimenti analoghi ma distinti da quello inizialmente richiesto, sono l’unico strumento che consente di esaminare la sussistenza o meno del sopravvenuto difetto di interesse alla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo medesimo.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso ha precisato che, se l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento al fine della tutela risarcitoria per equivalente non resiste, si concretizza l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse qualora il danno non sia ascrivibile al provvedimento amministrativo, bensì ad una legge che, previa declaratoria di incostituzionalità, è applicato dal provvedimento, in ragione dell’inammissibilità del risarcimento del danno per illecito legislativo di violazione della Costituzione.

All’uopo, risulta irrilevante la questione di legittimità costituzionale della legge applicata dal provvedimento amministrativo, giacché la parte non potrebbe conseguire tutela risarcitoria anche laddove sia dichiarata incostituzionale la legge.

Viceversa, nell’ipotesi di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, si ascrive l’ammissibilità dell’illecito legislativo per violazione del diritto europeo, pur resistendo l’interesse dell’illegittimità del provvedimento al fine della tutela risarcitoria per equivalente.

Mentre, se la sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento non impedisce la pronuncia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, il rinvio non sarà ammesso sulla medesima questione laddove non vi siano nuovi o diversi elementi, o la Corte di giustizia si sia espressa nel senso di conformità euro unitaria della legge de qua.

C.G.A., Sez. 1, 21 luglio 2022, n. 00851
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