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Il risarcimento dei danni: aggiudicazione dell'appalto pubblico senza gara.

Responsabilità amministrativa Contratti pubblici

Sulla restituzione della decisione da parte dell'Adunanza plenaria alla Sezione remittente, sulla questione relativa alla spettanza del risarcimento del danno, nell'ipotesi di aggiudicazione dell’appalto senza gara.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/ORDINANZA COLLEGIALE 11 maggio 2018, n. 00007

Premassima

1. L' Adunanza plenaria restituisce alla Sezione remittente la decisione in ordine al risarcimento danni per equivalente derivante da perdita di chance ad una impresa concorrente, nell'ipotesi di affidamento diretto, senza gara, di un appalto pubblico.

Principio

1. L' Adunanza plenaria restituisce alla Sezione remittente la decisione in ordine al risarcimento danni per equivalente derivante da perdita di chance ad una impresa concorrente, nell'ipotesi di affidamento diretto, senza gara, di un appalto pubblico.

L’Adunanza plenaria ha ritenuto che la questione ad essa rimessa relativa alla spettana, in caso di affidamento diretto, senza gara, di un appalto, del risarcimento danni per equivalente derivante da perdita di chance ad una impresa concorrente – la quale avrebbe potuto concorrere quale operatore del settore economico, non possa essere utilmente esaminata nell’ambito della presente controversia, ravvisandosi dunque l’opportunità di restituire gli atti alla Sezione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.. A tal proposito, il Supremo Consesso ha precisato che assume, rilievo significativo il fatto che la questione rimessa all’Adunanza plenaria – ovvero qualella afferente alla scelta tra “teoria ontologica” e “teoria eziologica” – non sembra aver riferimento soltanto al problema dell’astratta risarcibilità della chance, ma implica rilevanti conseguenze in ordine alla qualificazione della natura giuridica della figura, all’identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie, all’accertamento dell’ingiustizia del danno e del nesso di causalità, all’accertamento probatorio ed al grado di certezza con esso richiesto, alla determinazione della consistenza della situazione soggettiva vantata nei confronti del debitore, agli eventuali criteri di liquidazione del danno. In particolare dalla lettura della sentenza non definitiva a cui accede l’ordinanza di rimessione, la Sezione remittente sembrerebbe essersi già pronunciata su diversi dei profili sopra citati, quali la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’amministrazione e la perdita di chance, l’esistenza e la consistenza, anche ai fini risarcitori, della chance di aggiudicazione e le connesse valutazioni legate al profilo probatorio. Sicchè si potrebbe, a tal punto altresì ipotizzare che in tale sede siano stati toccati profili attinenti, alla determinazione stessa della natura giuridica della perdita di chance, nonché al danno risarcibile. Difatti, si potrebbe addivenire alla conclusione che le affermazioni contenute nella sentenza non definitiva in esame relative alla sussistenza del nesso di causalità ed alla consistenza della chance di aggiudicazione, comportino l’utilizzazione di un metodo di accertamento dell’illecito e di liquidazione del danno, la cui correttezza potrebbe apparire strettamente correlata ai quesiti prospettati sulla ricostruzione dell’illecito e sulle conseguenze sull’esistenza e sulla liquidazione del danno da perdita di chance. Pertanto, in una situazione caratterizzata dall’incertezza sopra descritta, la pronuncia dell’Adunanza plenaria, da una parte, potrebbe in modo infondato ed inammissibile interferire con profili già esaminati dalla Sezione con la sentenza non definitiva; dall’altra, potrebbe risultare condizionata dalle coordinate ricostruttive utilizzate dalla Sezione e dalle scelte già operate con sentenza, così escludendo la possibilità stessa di un esame approfondito dei quesiti prospettati non condizionato da tali scelte.


Cons. St., Sez. P, 11 maggio 2018, n. 00007
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