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Il risarcimento danni derivante da lesione di interesse legittimo.

Responsabilità amministrativa

Sulla necessità di esperire un giudizio prognostico teso alla verifica sulla spettanza del bene della vita, nell'ipotesi di lesione dell'interesse legittimo.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 14 giugno 2018, n. 03657

Premassima

1. La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell'interesse legittimo, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta e richiede la necessaria verifica, attraverso un giudizio prognostico, sulla spettanza del bene della vita.

Principio

1. La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell'interesse legittimo, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta e richiede la necessaria verifica, attraverso un giudizio prognostico, sulla spettanza del bene della vita. 

In materia di lesione della posizione di interesse legittimo, il Supremo Consesso ha precisato che la pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla ridetta lesione, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento. Sicchè la lesione può considerarsi ingiusta laddove sia possibile verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse. In particolare, per quanto riguarda gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole. Da ciò emerge che l’obbligazione risarcitoria, ha il suo fondameto nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita e comporta un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente, e cioè secondo il canone del “più probabile che non” spettato al titolare dell’interesse. Ne deriva, pertanto, che ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance.

Cons. St., Sez. 4, 14 giugno 2018, n. 03657
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