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Il risarcimento danni alla società lesa per violazione del principio del legittimo affidamento.

Responsabilità amministrativa Attività produttive, commerciali e industriali

Sul risarcimento danni in favore della società lesa per violazione da parte della P.A. del principio del legittimo affidamento.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 6 marzo 2018, n. 01457

Premassima

1. In caso di illegittima occupazione di area e revoca di autorizzazione archeologica ai fini dell'insediamento di uno stabilimento balneare, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, spetta il risarcimento dei danni in favore della società lesa.

Principio

1. In caso di illegittima occupazione di area e revoca di autorizzazione archeologica ai fini dell'insediamento di uno stabilimento balneare, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, spetta il risarcimento dei danni in favore della società lesa.

Il Supremo Collegio in ordine alla richiesta giustificata di risarcimento dei danni avanzata dalla società, la quale in ragione del principio del legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. (si spensi nel caso di specie alla revoca della precedente autorizzazione archeologica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio) circa la fattibilità dell'insediamento di uno stabilimento balneare su suolo di proprietà adiacente alla litoranea marittima, aveva tra l'altro attivato i necessari investimenti, ha osservato che emerge dalla vicenda uno svolgersi dell’attività amministrativa secondo logiche lontane dal modello di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Cost., come si è andato evolvendo nel diritto vivente. Il Collegio, pertanto, ai fini della quantificazione del danno ha affermato che nel caso di specie l’impatto della (illegittima) attività di cui si discute vada quantificato nella sua effettiva portata. Tale portata non può che ricondursi al danno massimo sopportato dal privato per la illegittima attività dell’amministrazione: il mancato funzionamento dell’impianto produttivo, il mancato svolgimento dell’attività d’impresa, il mancato percepimento dei guadagni. Difatti proprio perchè il danno da risarcire va commisurato alla integralità del pregiudizio economico subito, si ritiene che tale riconoscimento, in difetto di ulteriori voci di danno, abbia carattere assorbente di ogni altra richiesta, di tipo sia indennitario che risarcitorio. Pertanto, anche il riconoscimento di un’ulteriore voce di danno da occupazione illegittima concretizzerebbe una indebita duplicazione del risarcimento stesso. Ed infine, va chiarito che peraltro il mancato introito deve, senza dubbio, essere correttamente parametrato al ritardo con il quale è stata avviata l’attività, ovvero al periodo nel quale, a causa dei provvedimenti illegittimi dell’amministrazione, la società non ha potuto disporre dell’area.

Cons. St., Sez. 6, 6 marzo 2018, n. 01457
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