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Il ricorso avverso il silenzio della P.A..

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Sul termine di deposito del ricorso avverso il silenzio della P.A. con contestuale azione risarcitoria.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 13 giugno 2018, n. 01177

Premassima

1. Il ricorso avverso il silenzio della P.A. deve essere depositato, a pena di irricevibilità, nel termine dimidiato di 15 giorni ex art. 87 comma 3 c.p.a., sebbene l'azione principale proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. acceda alla domanda di risarcimento risarcitoria, esperita in conseguenza del silenzio.

Principio

1. Il ricorso avverso il silenzio della P.A. deve essere depositato, a pena di irricevibilità, nel termine dimidiato di 15 giorni ex art. 87 comma 3 c.p.a., sebbene l'azione principale proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. acceda alla domanda di risarcimento risarcitoria, esperita in conseguenza del silenzio.

Il Collegio ha osservato che è del tutto infondata e irrilevante la circostanza che il contestuale esperimento della domanda avverso il silenzio e quella risarcitoria conseguente al contegno inerte della p.a. avrebbe determinato, ex art. 32 c.p.a., la conversione del rito, da speciale ex art. 117 c.p.a. in ordinario, con conseguente inoperatività della dimidiazione dei termini processuali, tipizzata dall’art. 87, comma 3, c.p.a.. In particolare, ha chiarito il Consesso che la previsione di cui all’art. 32 c.p.a., secondo cui, in presenza di più domande connesse soggette a riti diversi si applica quello ordinario, presuppone comunque che le azioni, anche se in maniera simultanea, siano state validamente introdotte nel rispetto dei termini decadenziali previsti, per ciascuna di esse, dal codice di rito. All'uopo, tuttavia, va precisato che il meccanismo generale di automatica conversione di cui all’art. 32 c.p.a. non è operativo nel caso di cumulo tra la domanda di cui all’art. 117 c.p.a. e quella risarcitoria. Difatti a differenza di quanto disposto dall’art. 32 c.p.a. citato, il comma 6 dell’art. 117 c.p.a. prevede espressamente che “Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”. La norma richiamata pertanto, attribuisce al giudicante la facoltà di decidere separatamente le due azioni, ciascuna con il proprio rito, ovvero disporre che l'intero giudizio venga trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio. In altri termini, dalla dismanina delle sopracitate disposizioni del codice di rito, nel caso di specie, il ricorso avverso il silenzio della P.A. deve essere depositato, a pena di irricevibilità, nel termine dimidiato di 15 giorni ex art. 87 comma 3 c.p.a., sebbene l'azione principale proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. acceda alla domanda di risarcimento risarcitoria esperita in conseguenza del silenzio.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 13 giugno 2018, n. 01177
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