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Il riconoscimento della parità scolastica.

Istruzione pubblica Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sull'esclusione della formazione del silenzio-assenso, in riferimento alla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 4, Sentenza 10 settembre 2018, n. 05449

Premassima

1. Deve ritenersi esclusa la formazione del silenzio-assenso in riferimento alla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato ex art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, secondo tempi e modalità di cui al par. 3, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, e par. 1.6, d.m. 29 novembre 2007, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge.


Principio

1. Deve ritenersi esclusa la formazione del silenzio-assenso in riferimento alla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato ex art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, secondo tempi e modalità di cui al par. 3, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, e par. 1.6, d.m. 29 novembre 2007, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Sul tema di cui in massima il Supremo Consesso ha rilevato l'istituto del silenzio-assenso endoprocedimentale di cui all'art. 17 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non si applica ai pareri e alle valutazioni di carattere tecnico, nonché a quelle che presuppongono un apprezzamento di carattere specialistico da parte dell'Amministrazione interessata, quale quello oggetto del procedimento per il riconoscimento o la revoca della parità scolastica ex art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62. La ragione della suddetta esclusione si rinviene nella necessità che un’attività di carattere valutativo possa assumere rilievo prioritario rispetto alle esigenze di semplificazione ed accelerazione, che sono poi alla base dell'istituto del c.d. silenzio significativo. Sicché, osserva il Collegio che l’omessa motivazione della P.A. procedente in ordine alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990, non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale tutte le volte in cui la menzione di dette osservazioni si rende del tutto superflua, considerando, d'altronde, l'inconferenza o l'irrilevanza o la palese discordanza tra ragioni ostative all’accoglimento e controdeduzioni della parte. Difatti, tenuto conto che l'art. 21 octies, comma 2, della cit. l. n. 241/1990, non consente l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e che tale disposizione è ormai estesa anche ai casi di omissione del preavviso di rigetto, sarebbe del tutto singolare, a livello di sistema, ignorarne la portata in fase di motivazione del provvedimento per via della mancata menzione delle osservazioni del privato qualora queste non avrebbero potuto apportare modifiche al contenuto o all'esito della decisione. In altri termini, la Sezione Quarta del T.A.R. Napoli, addiviene alla conclusione che, nel caso di specie, deve ritenersi esclusa la formazione del silenzio-assenso in riferimento alla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato ex art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, secondo tempi e modalità di cui al par. 3, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, e par. 1.6, d.m. 29 novembre 2007, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, atteso che il meccanismo del silenzio-assenso non comporta alcuna deroga al potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali, intesi come sia di fatto che di diritto, per il rilascio della relativa autorizzazione.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 4, 10 settembre 2018, n. 05449
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