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Il processo amministrativo telematico e gli atti processuali irregolari sanabili.

Giustizia amministrativa

Sulla regolarizzazione degli atti processuali in formato cartaceo e privi di firma digitale nel processo amministrativo telematico.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 11 settembre 2017, n. 04286

Premassima

1. Nel processo amministrativo telematico, gli atti processuali redatti in formato cartaceo e privi di firma digitale, sono regolarizzabili su ordine del Collegio.

Principio

1. Nel processo amministrativo telematico, gli atti processuali redatti in formato cartaceo e privi di firma digitale, sono regolarizzabili su ordine del Collegio.

Nel processo amministrativo telematico, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, l'atto processuale (rectius: ricorso) redatto in formato cartaceo e privo di firma digitale, senza peraltro l'attestazione di conformità ad un originale digitale, è affetto da mera irregolarità sanabile ex art. 44, secondo comma, C.P.A., in forza del quale in tale ipotesi il giudice è tenuto ad indicare alla parte un termine perentorio entro il quale provvedere alla regolarizzazione dell'atto, pena la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso (Nel caso di specie, la parte istante appellante sebbene avrebbe dovuto sanare il vizio su ordine del giudice, entro il termine dallo stesso assegnato, ha provveduto spontaneamente alla regolarizzazione dell'atto, depositando il ricorso in appello munito della firma digitale e corredato della prova dell'avvenuta notificazione).

Massima


Cons. St., Sez. 3, 11 settembre 2017, n. 04286
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