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Il principio di rotazione negli appalti pubblici.

Contratti pubblici

Sull'applicabilità del principio di rotazione negli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e sulla scelta della stazione appaltante di non invitare il gestore uscente o in alternativa di motivare le ragioni dell'indispensabilità dell'invito.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 31 agosto 2017, n. 04125

Premassima

1. In tema di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, in applicazione del principio di rotazione ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà di scegliere se non invitare il gestore uscente o in alternativa di motivare le ragioni dell'indispensabilità dell'invito.

Principio

1. In tema di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, in applicazione del principio di rotazione ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà di scegliere se non invitare il gestore uscente o in alternativa di motivare le ragioni dell'indispensabilità dell'invito.

In tema di appalti pubblici, in particolare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 del  D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per effetto del principio di rotazione espressamente statuito dall'art. 36 del cit. D.lgs. n. 50/2016, diretto ad orientare le stazioni appaltanti nell'iter di consultazione delle imprese da consultare e da invitare a presentare le offerte, il fondamento si rinviene nella esigenza di evitare il radicarsi di rendite di posizione in capo al gestore uscente. Sicché al precipuo fine di assicurare l'effettiva partecipazione di tutte le micro imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei, il principio di rotazione testè citato comportando che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale, richiede di essere  motivato in considerazione del numero esiguo di operatori presenti sul mercato nonché del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Ne consegue, pertanto, che la mancata applicazione della ridetta regola della rotazione, può essere dedotta in sede giurisdizionale anche da coloro che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica risultando non vincitori e, non soltanto dagli operatori economici pretermessi, e questo perché il principio de quo estende le possibilità di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, ed in specie a quelli già invitati alla gara, i quali risultano, dalla suddetta violazione, lesi in via immediata e diretta.

Massima

 


Cons. St., Sez. 6, 31 agosto 2017, n. 04125
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