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Il principio dell'invarianza della soglia secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Contratti pubblici

Sulla corretta interpretazione del c.d. principio dell'invarianza della soglia di anomalia dell'offerta secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici.
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza Breve 16 febbraio 2018, n. 00238

Premassima

1. L’art. 95, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sancisce il c.d. principio dell' “invarianza della soglia”, il quale deve essere interpretato nel senso che esso osta a variazioni della soglia di anomalia, con indiretti effetti sull’aggiudicazione, indotte da modifiche della platea dei concorrenti in esito a contenziosi ovvero a interventi in autotutela dell’amministrazione.

Principio

1. L’art. 95, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sancisce il c.d. principio dell' “invarianza della soglia”, il quale deve essere interpretato nel senso che esso osta a variazioni della soglia di anomalia, con indiretti effetti sull’aggiudicazione, indotte da modifiche della platea dei concorrenti in esito a contenziosi ovvero a interventi in autotutela dell’amministrazione.

In materia di contratti pubblici ed in particolare in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 95, comma 15, del nuovo Codice dei contratti, che sancisce il c.d. principio dell’invarianza della soglia, il Collegio osserva che è controverso un duplice aspetto: primo se la soglia cristallizzata ex lege sia immune anche da interventi in autotutela da parte dell’amministrazione; secondo a partire da quale momento del procedimento di gara si realizzi l’effetto di “sterilizzazione”. Sul punto il T.A.R. si è orientato in favore di una lettura tendenzialmente rigorosa del c.d. principio di "invarianza della soglia”, diretta ad anticiparne quanto più possibile gli effetti rispetto al momento di cognizione delle offerte economiche, e questo in specie per scoraggiare iniziative strumentali dei concorrenti che, successivamente alla ammissione delle offerte intentino un contenzioso strumentalizzabile al fine di ottenere vantaggi indiretti dalla modifica della soglia di anomalia una volta che la stessa è nota. Da ciò ne deriva che il c.d. principio dell' "invarianza della soglia" desumibile dall’art. 95, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere interpretato nel senso che esso osta a variazioni della soglia di anomalia, con indiretti effetti sull’aggiudicazione, indotte da modifiche della platea dei concorrenti in esito a contenziosi ovvero a interventi in autotutela dell’amministrazione, qualora gli stessi comportino un regresso a precedenti fasi procedimentali, frutto di ripensamenti successivi della stazione appaltante con effetto di semplificazione.

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 16 febbraio 2018, n. 00238
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