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Il permesso di costruire in deroga.

Urbanistica e edilizia

Sull'ammissibilità del permesso di costruire in deroga, di cui all’art. 5, commi 9 e ss., del c.d. Decreto sviluppo (D.l. n. 70/2011).
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza 18 settembre 2018, n. 01028

Premassima

1. Il permesso di costruire in deroga, di cui all’art. 5, commi 9 e ss., del c.d. Decreto sviluppo (d.l. n. 70/2011), è ammesso solo laddove gli “edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare” si insedino in “aree urbane degradate”.

Principio

1. Il permesso di costruire in deroga, di cui all’art. 5, commi 9 e ss., del c.d. Decreto sviluppo (d.l. n. 70 del 2011), è ammesso solo laddove gli “edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”, si insedino in “aree urbane degradate”.

In materia di edilizia ed urbanistica, il Collegio ha chiarito, che nel rilascio del permesso di costruire in deroga previsto dall’art. 5 del c.d. Decreto sviluppo (D.l. n. 70/2011), la natura privata e speculativa dell’intervento edilizio non è di per sé ostativa all’individuazione di un interesse pubblico, purché l’intervento realizzi, nel contempo, l’interesse pubblico alla razionalizzazione e riqualificazione delle aree urbane degradate e si tratti di destinazioni d’uso tra loro compatibili e complementari. Difatti la norma de qua dispone che “al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (…) è ammesso il rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari (…). Sicchè in virtù della cit. disposizione normativa, il presupposto in presenza del quale “è ammesso” il rilascio di un permesso di costruire in deroga al vigente PRGC, si rinviene nella circostanza che l’intervento edilizio interessato consenta di perseguire “la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” e “la riqualificazione di aree urbane degradate”, caratterizzate, queste ultime, dalla “presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”. In ordine alla valutazione della suddetta natura “degradata” dell’area, precisa, infine, il Consesso, che è connotata da ampia discrezionalità tecnica sindacabile, solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.


T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 18 settembre 2018, n. 01028
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