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Il giudizio di ottemperanza

Giustizia amministrativa

La penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza 19 novembre 2014, n. 01816

Principio

La penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.
La cd. penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a. - secondo cui il G.A., su richiesta di parte, può fissare in sentenza anche la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato - può essere applicata anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., a differenza dell'istituto disciplinato dall’art. 614-bis c.p.c., che prevede invece la concessione delle penalità di mora solo con riferimento alle sentenze relative ad <obblighi di fare infungibile o di non fare>.
Tale differenza è da ricondursi in primo luogo alla strutturale diversità del giudizio di ottemperanza rispetto al procedimento di esecuzione civile ed in particolare, alla natura pienamente fungibile e coercibile di ogni comportamento dell’amministrazione attuativo del giudicato che deriva dalla previsione normativa del potere del Giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione, tramite soprattutto lo strumento costituito dal Commissario ad acta; non avrebbe, pertanto, alcun senso, prospettare la limitazione della possibilità per il Giudice amministrativo di concedere le astreintes solo alle ipotesi di obblighi di fare infungibile, quando il giudizio di ottemperanza è caratterizzato solo da obblighi attuativi del giudicato pienamente fungibili e coercibili dal Giudice e non da obblighi di diversa natura.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 19 novembre 2014, n. 01816
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