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Il divieto di revoca del contratto di appalto di lavori pubblici

Contratti pubblici

Appalto di lavori pubblici. Fase privatistica successiva alla stipula del contratto. Sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale. Disciplina applicabile. Recesso. Art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. Revoca. Art. 21 quinquies, comma 1 bis, della Legge n. 241/1990
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/Sentenza 20 giugno 2014, n. 00014

Principio

1. Appalto di lavori pubblici. Fase privatistica successiva alla stipula del contratto. Sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale. Disciplina applicabile. Recesso. Art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. Revoca. Art. 21 quinquies, comma 1 bis, della Legge n. 241/1990
1.1. La posizione dell’amministrazione nella fase del procedimento di affidamento di lavori pubblici aperta con la stipulazione del contratto è definita dall’insieme delle norme comuni, civilistiche, e di quelle speciali individuate dal codice dei contratti pubblici. In tale fase, l’amministrazione si pone quindi con la controparte in una posizione di parità che è stata definita “tendenziale” (Corte Cost. n. 53 e n. 43 del 2011 citate), in ragione del fatto che, pur nel contesto di un rapporto paritetico, sono apprestate per l’amministrazione norme speciali, derogatorie del diritto comune, definite di “autotutela privatistica” (Ad. Plen. n. 6 del 2014).
1.2. Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006. Infatti, se nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto di lavori pubblici è stata prevista per gli appalti di lavori pubblici una norma che - sul presupposto di sopravvenuti motivi di opportunità - attribuisce il diritto di recesso, non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex nunc del rapporto negoziale).
1.3. È esclusa dall’ambito di applicazione del comma 1-bis dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 la possibilità di revoca incidente sul rapporto negoziale fondato sul contratto di appalto di lavori pubblici, in forza della speciale e assorbente previsione dell’art. 134 del codice), restando per converso e di conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall’amministrazione, di appalto di servizi e forniture, relativi alle concessioni contratto (sia per le convenzioni accessive alle concessioni amministrative che per le concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonché in riferimento ai contratti attivi.

Cons. St., Sez. P, 20 giugno 2014, n. 00014
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