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Il divieto di accesso agli impianti sportivi per comportamenti violenti durante gli allenamenti

Sport

Sulla legittimità del provvedimento di Daspo in seguito a reiterati comportamenti violenti tenutisi durante gli allenamenti di una squadra di calcio
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 28 maggio 2021, n. 04123

Premassima

È manifesta la legittimità del provvedimento di Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) comminato a causa delle minacce subite dall’arbitro durante un allenamento calcistico, in ragione del novero all’interno della “manifestazione sportiva” dell’allenamento.

Principio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, l. 13 dicembre 1989 n. 401 il provvedimento Daspo può essere adottato nei confronti “delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, l. 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5, l. 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, l. 25 giugno 1993, n. 205, all’art. 6-bis, commi 1 e 2, e all’art. 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanza abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, (…). Dall’esposizione della suddetta disposizione emerge chiaramente che le condotte sanzionabili sono sia quelle realizzate in occasione di una manifestazione sportiva, sia quelle poste in essere a causa della medesima manifestazione sportiva.

Pertanto, gli episodi di contestazione realizzatesi durante l’allenamento di una squadra di calcio concorrente alle competizioni previste dalle federazioni sportive risultano intrinsecamente collegati con le “manifestazioni sportive”, in ragione di una relazione di causalità concatenante.

Cons. St., Sez. 3, 28 maggio 2021, n. 04123
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