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Il difetto di giurisdizione del G.A. in materia di elezioni politiche nazionali.

Giurisdizione e competenza Elezioni

Sulla sussistenza del difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di elezioni politiche nazionali.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 16 febbraio 2018, n. 00999

Premassima

1. In materia di operazioni elettorali, ed in specie relativamente alle controversie afferenti alle elezioni politiche nazionali, deve rilevarsi il difetto assoluto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Principio

1. In materia di operazioni elettorali, ed in specie relativamente alle controversie afferenti alle elezioni politiche nazionali, deve rilevarsi il difetto assoluto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Richiamando il combinato disposto degli artt. 126 e 129 c.p.a., il Supremo Consesso rileva che il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. A tal proposito il Collegio precisa che il contenzioso pre-elettorale è ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale, il quale è competente per quanto riguarda in particolare le controversie relative alla esclusione di liste e candidature, e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, fondato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (cfr. sent. Corte cost. n. 231/1975), riconducibile alla c.d. autodichia. Da ciò ne consegue che relativamente a controversie afferenti alle elezioni politiche nazionali, come nel caso di specie, deve rilevarsi il difetto assoluto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Cons. St., Sez. 3, 16 febbraio 2018, n. 00999
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