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Il condono delle opere soggette a vincolo idrogeologico

Edilizia residenziale pubblica Beni culturali e paesaggistici

Sulle cause di esclusione del condono delle opere soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, rubricato “Codice delle comunicazioni elettroniche”
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 1 settembre 2021, n. 06140

Premassima

Non sono condonabili le opere soggette a vincolo idrogeologico qualora siano in contrasto col suddetto vincolo, anche se apposto in assenza di eventuali margini di discrezionalità in capo all’amministrazione interessata dalla domanda di condono finalizzato al suo accoglimento, laddove sarà necessario provvedere alla demolizione delle opere ritenute abusive.

Principio

La vexata quaestio in materia urbanistica-edilizia è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza, sottolineando che l’autorizzazione, anche tacita, rilasciata ai sensi dell’art. 97, d.lgs. n. 259 del 2003 comprende anche ogni altra concessione, comprese quelle richieste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni in materia edilizia. Precetto corroborato dall’art. 87 del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, il quale, esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, dispone che sia richiesto il parere dell’ARPA, ove non vi è per il richiedente un onere o un obbligo di per far recapitare il parere medesimo all’ente procedente entro il termine perentorio di novanta giorni ex art. 87, comma 9.

All’uopo il Codice delle comunicazioni elettroniche dispone la convergenza di tutte le tematiche rilevanti in un unico procedimento, per ciò che concerne le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, prevedendo il rilascio espresso o tacito di un titolo abilitativo, ossia l’autorizzazione.

Inoltre, è di fondamentale importanza il riparto di competenze tra le Regioni, le Province e i Comuni in materia, difatti ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. 36 del 2001 “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, principio supportato dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza 11 marzo 2003, n. 331, ha specificato che il comune nell’esercizio dei suoi poteri non può di fatto ostacolare la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, rendendo in tal modo i criteri di individuazione una limitazione alla localizzazione attraverso regole diverse da quelle previste dalla legge quadro n. 36 del 2001, rubricata “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

In forza della suddetta disciplina, pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente le Regioni ed i Comuni hanno la facoltà di individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, mentre non possono introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei.

Per ciò che attiene al cd. terzo condono, l’art. 32, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, stabilisce limiti più stringenti rispetto ai precedenti, ed esclude la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nell’eventualità in cui sussistano congiuntamente le seguenti due condizioni ostative: 1) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all’esecuzione delle opere abusive; 2) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Quindi, la non condonabilità è insuperabile persino con il parere positivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Da ultimo, quantunque la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area, la sua presenza impone ai proprietari l’obbligo di conseguire il rilascio di un’autorizzazione da parte della competente amministrazione, prima della realizzazione dell’intervento, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio.

Ne consegue che, le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili se in contrasto con l’anzidetto vincolo, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia stato apposto “successivamente alla presentazione dell’istanza di condono”, anche se apposto in assenza di eventuali margini di discrezionalità in capo all’amministrazione interessata dalla domanda di condono finalizzato al suo accoglimento, laddove sarà necessario provvedere alla demolizione delle opere ritenute abusive.

Cons. St., Sez. 6, 1 settembre 2021, n. 06140
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