Il condono delle opere soggette a vincolo idrogeologico
Edilizia residenziale pubblica Beni culturali e paesaggistici
Premassima
Non sono condonabili le
opere soggette a vincolo idrogeologico qualora siano in contrasto col suddetto
vincolo, anche se apposto in assenza di eventuali margini di discrezionalità in
capo all’amministrazione interessata dalla domanda di condono finalizzato al
suo accoglimento, laddove sarà necessario provvedere alla demolizione delle
opere ritenute abusive.
Principio
La vexata quaestio in materia urbanistica-edilizia è stata più volte
esaminata dalla giurisprudenza, sottolineando che l’autorizzazione, anche tacita,
rilasciata ai sensi dell’art. 97, d.lgs. n. 259 del 2003 comprende anche ogni
altra concessione, comprese quelle richieste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
recante Testo unico delle disposizioni in materia edilizia. Precetto corroborato
dall’art. 87 del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, il quale, esclusivamente
ai fini della concreta attivazione dell’impianto, dispone che sia richiesto il
parere dell’ARPA, ove non vi è per il richiedente un onere o un obbligo di per
far recapitare il parere medesimo all’ente procedente entro il termine perentorio
di novanta giorni ex art. 87, comma 9.
All’uopo il Codice delle comunicazioni elettroniche dispone la convergenza di
tutte le tematiche rilevanti in un unico procedimento, per ciò che concerne le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, prevedendo il rilascio
espresso o tacito di un titolo abilitativo, ossia l’autorizzazione.
Inoltre, è di fondamentale importanza il riparto di competenze tra le
Regioni, le Province e i Comuni in materia, difatti ai sensi dell’art. 8, comma
6, l. 36 del 2001 “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici”, principio supportato dalla Corte
Costituzionale, la quale con sentenza 11 marzo 2003, n. 331, ha specificato che
il comune nell’esercizio dei suoi poteri non può di fatto ostacolare la
realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni,
rendendo in tal modo i criteri di individuazione una limitazione alla localizzazione
attraverso regole diverse da quelle previste dalla legge quadro n. 36 del 2001,
rubricata “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”.
In forza della suddetta disciplina, pertanto, secondo la giurisprudenza
prevalente le Regioni ed i Comuni hanno la facoltà di individuare criteri
localizzativi degli impianti di telefonia mobile, mentre non possono introdurre
limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed
eterogenei.
Per ciò che attiene al cd. terzo condono, l’art. 32, d.l. n. 269 del 2003,
convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, stabilisce limiti più
stringenti rispetto ai precedenti, ed esclude la possibilità di conseguire il
condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nell’eventualità in cui sussistano
congiuntamente le seguenti due condizioni ostative: 1) il vincolo di inedificabilità
sia preesistente all’esecuzione delle opere abusive; 2) le opere realizzate in
assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Quindi, la non condonabilità è
insuperabile persino con il parere positivo dell’Autorità preposta alla tutela
del vincolo.
Da ultimo, quantunque la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti
l’inedificabilità assoluta dell’area, la sua presenza impone ai proprietari l’obbligo
di conseguire il rilascio di un’autorizzazione da parte della competente
amministrazione, prima della realizzazione dell’intervento, in aggiunta al
titolo abilitativo edilizio.
Ne consegue che, le
opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili se in contrasto con
l’anzidetto vincolo, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia stato apposto “successivamente
alla presentazione dell’istanza di condono”, anche se apposto in assenza di
eventuali margini di discrezionalità in capo all’amministrazione interessata dalla
domanda di condono finalizzato al suo accoglimento, laddove sarà necessario provvedere
alla demolizione delle opere ritenute abusive.