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Il carattere ostativo del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

Stranieri Giustizia amministrativa

Sulla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità per quanto attiene il carattere automaticamente ostativo del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 474 cod. pen.
Cons. St., Sez. 3, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 23 giugno 2022, ord. n. 05171

Premassima

L’art. 474 c.p., rubricato “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, nella parte in cui è previsto che sia automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno, come statuito all’art. 8 Cedu, è demandata alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23, della Legge 11 marzo 1953, n. 87 la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché in contrasto con gli artt. 3, 117 primo comma Cost..

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso riconosce una violazione della Convenzione edu in riferimento al carattere automatico previsto nel Testo unico immigrazione, in ispecie dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, con peculiare attenzione all’inserimento dell’art. 474 c.p. nel novero dei reati ostativi.

Difatti, il suddetto carattere non consente il necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante e le circostanze che attengono alla vita privata, quest’ultima valutata in riferimento alla tutela prestata dall’art. 8 Cedu e interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Pertanto, se ne deduce che per le ipotesi di reati non gravi, come emerge dalla disamina della disposizione de qua, l’esclusione dell’esame valutativo esercitato dall’amministrazione costituisce un vulnus di tutela di impossibile interpretazione.

Cons. St., Sez. 3, 23 giugno 2022, ord. n. 05171
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