Il blocco legale dei giudizi di ottemperanza
Giustizia amministrativa Giustizia costituzionale
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata
in epigrafe, il Consesso ha precisato che la questione di legittimità ha ad
oggetto la disposizione secondo cui: “al fine di coadiuvare le attività di
controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente
che per il pregresso, nonché le attività di monitoraggio e di gestione del contenzioso,
assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità
necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del
servizio sanitario della Regione Calabria di cui all’art. 19 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive.”
Inoltre, si evidenzia che
la conformazione degli istituti processuali giacché sia ricompresa nell’esercizio
dell’attività discrezionale del legislatore, con il solo limite della manifesta
irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina, quest’ultimo, tuttavia, non
operante nell’ipotesi in cui emerga un’ingiustificabile compressione del
diritto ad agire, ne consegue l’eccezionalità della sospensione delle procedure
esecutive.
Pertanto, alla luce dei
principi testé esaminati, è stata dichiarata dalla Corte l’illegittimità della
sentenza nella parte in cui era previsto che, nelle Regioni sottoposte a piano di
rientro dei disavanzi sanitari, quindi già commissariate, non fosse possibile
intraprendere o proseguire azioni esecutive, fino al termine prestabilito del
31 dicembre 2012, verso le aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime.
All’uopo, l’applicazione
della suddetta disposizione dovrà rivolgersi anche al giudizio di ottemperanza,
non solo alle azioni esecutive esperite ai sensi del codice di procedura civile,
il quale secondo la giurisprudenza amministrativa, avendo natura e funzione esecutiva
viene avviato ai fini dell’esecuzione di un provvedimento di giudice civile.
Difatti, per l’effettività della tutela giurisdizionale, è componente intrinseca
ed essenziale l’azione esecutiva, in quanto accorda al creditore la possibilità
di soddisfare la propria pretesa in assenza da parte del debitore di un
adempimento spontaneo, ragione per cui si considera la fase di esecuzione
coattiva costituzionalmente necessaria, stante il “principio di effettività
della tutela giurisdizionale rappresenta un connotato rilevante di ogni modello
processuale”.