Accedi a LexEureka

Il blocco legale dei giudizi di ottemperanza

Giustizia amministrativa Giustizia costituzionale

Sulla questione di legittimità costituzionale in riferimento al blocco legale delle procedure esecutive
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, Sentenza 10 giugno 2022, n. 00511

Premassima

Ai sensi della Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto il d.l. 21 ottobre 202, n. 146, in specie dell’art. 16-septies, comma 2, lett. g), e con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost, è manifestamente infondata e rilevante la questione  di legittimità costituzionale, per espressa previsione di un impedimento per il creditore degli enti del servizio sanitario regionale della Calabria ad ottenere congrua tutela giurisdizionale esecutiva  dal giudice amministrativa.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha precisato che la questione di legittimità ha ad oggetto la disposizione secondo cui: “al fine di coadiuvare le attività di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, nonché le attività di monitoraggio e di gestione del contenzioso, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all’art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive.”

Inoltre, si evidenzia che la conformazione degli istituti processuali giacché sia ricompresa nell’esercizio dell’attività discrezionale del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina, quest’ultimo, tuttavia, non operante nell’ipotesi in cui emerga un’ingiustificabile compressione del diritto ad agire, ne consegue l’eccezionalità della sospensione delle procedure esecutive.

Pertanto, alla luce dei principi testé esaminati, è stata dichiarata dalla Corte l’illegittimità della sentenza nella parte in cui era previsto che, nelle Regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari, quindi già commissariate, non fosse possibile intraprendere o proseguire azioni esecutive, fino al termine prestabilito del 31 dicembre 2012, verso le aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.


All’uopo, l’applicazione della suddetta disposizione dovrà rivolgersi anche al giudizio di ottemperanza, non solo alle azioni esecutive esperite ai sensi del codice di procedura civile, il quale secondo la giurisprudenza amministrativa, avendo natura e funzione esecutiva viene avviato ai fini dell’esecuzione di un provvedimento di giudice civile. Difatti, per l’effettività della tutela giurisdizionale, è componente intrinseca ed essenziale l’azione esecutiva, in quanto accorda al creditore la possibilità di soddisfare la propria pretesa in assenza da parte del debitore di un adempimento spontaneo, ragione per cui si considera la fase di esecuzione coattiva costituzionalmente necessaria, stante il “principio di effettività della tutela giurisdizionale rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale”.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, 10 giugno 2022, n. 00511
Caricamento in corso