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Idoneità tecnico morale delle imprese

Contratti pubblici

Idoneità tecnico morale delle imprese a contrarre con la P.A. Esclusione dalle gare pubbliche per gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti contratti. Onere probatorio. Congruità della motivazione
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza Breve 19 giugno 2014, n. 06525

Principio

Idoneità tecnico morale delle imprese a contrarre con la P.A. Esclusione dalle gare pubbliche per gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti contratti. Onere probatorio. Congruità della motivazione

1. L'art. 38, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 163 del 2006, nel precludere la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti contratti (denotando ciò un'inidoneità "tecnico-morale" a contrarre con la P.A.), fissa il duplice principio che la sussistenza di tali situazioni ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova e che il provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2010 n. 296). 
2. L’applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 163 del 2006 impone che sia fornita un'adeguata prova dell'inadempimento e che lo stesso rilevi sul piano del venir meno dell'affidabilità dell'impresa nei confronti della Amministrazione. Deve ulteriormente sussistere una grave negligenza o malafede nell'esecuzione di uno specifico contratto con la medesima stazione appaltante oppure un grave errore nell'esercizio dell’attività professionale, da commisurare al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. 
3. L’applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 163 del 2006 non ha carattere sanzionatorio, essendo viceversa prevista a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico, per la cui valutazione spiccata si profila, ancora, l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 19 giugno 2014, n. 06525
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