Accedi a LexEureka

I piani di assestamento dei dottori agronomi e forestali: il collaudo tecnico-amministrativo

Mestieri e artigianato

Sul collaudo tecnico-amministrativo dell’esperto libero professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali sui piani di assestamento ai sensi delle disposizioni per la pianificazione forestale
Cons. St., Sez. 1, Parere PARERE DEFINITIVO 13 maggio 2021, parere n. 00847

Premassima

Il decreto del Direttore generale settore politiche della montagna e della fauna selvatica della regione Liguria del 28 dicembre 2019, n. 3464, in virtù del quale i piani di assestamento forestale devono essere assoggettati ad un collaudo tecnico-amministrativo eseguito da un esperto libero professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali, è conforme alla legge.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha ribadito l’esercizio discrezionale della giurisprudenza costituzionale in capo al legislatore, il quale nell’individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, in ragione del principio di professionalità specifica, esige per l’esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico un livello di preparazione e conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse adeguato.

D’altronde la Sezione ha evidenziato la rilevanza del principio di professionalità specifica, nonché la garanzia del diritto al lavoro quali elementi non delimitanti una generale e indistinta libertà di svolgere qualsivoglia attività professionale, dacché spetta pur sempre al legislatore fissare condizioni e limiti al fine di salvaguardare ulteriori interessi meritevoli ugualmente di considerazione e valutare, nell’interesse della collettività e dei committenti, i requisiti necessari per esercitare conformemente l’attività professionale.

Nel dettaglio la preparazione dell’agrotecnico è rivolta in misura maggiore agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria, in ragione del percorso formativo desumibile dal curriculum scolastico stabilito e dal programma di base per l’esame di Stato di abilitazione professionale. Quindi, alla luce di tali considerazioni, per la Corte non risulta irragionevole la delimitazione delle competenze professionali degli agrotecnici, piuttosto in materia di “opere di trasformazione e miglioramento fondiario” tali competenze non includono interventi di trasformazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo.

Cons. St., Sez. 1, 13 maggio 2021, parere n. 00847
Caricamento in corso