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Grandi strutture di vendita

Attività produttive, commerciali e industriali Atto amministrativo e silenzio della P.A. Ambiente, parchi e aree protette

Sull'onere di impugnare l'atto monocratico di recepimento della determinazione conclusiva di conferenza di servizi (anche di tipo decisorio) da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica dalla medesima determinazione. Silenzio-assenso e provvedimento espresso che reiteri gli effetti del provvedimento implicito. Sulla sottoponibilità, nella Regione Lombardia, della realizzazione di centri commerciali a valutazione di impatto ambientale ovvero alla procedura alternativa di “screening”
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 11 settembre 2013, n. 04507

Principio

1. Sull'onere di impugnare l'atto monocratico di recepimento della determinazione conclusiva di conferenza di servizi (anche di tipo decisorio) da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica dalla medesima determinazione.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata (cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7981, e 11 novembre 2008, n. 5620). Di conseguenza, qualora nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di un organo dell’ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest’ultimo è l’atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi. In ulteriore conseguenza, è questo l’atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica.

2. Silenzio-assenso e provvedimento espresso che reiteri gli effetti del provvedimento implicito.
Il provvedimento espresso che reitera gli effetti del provvedimento implicito di assenso non costituisce atto meramente confermativo di quest’ultimo in quanto presuppone, con tutta evidenza, l’esperimento di un’autonoma istruttoria, i cui risultati devono confluire nella motivazione del provvedimento espresso. Ne consegue che sussiste l'interesse all’impugnazione dell'atto autorizzatorio espresso all'apertura di grandi strutture di vendita, ancorché per il tempo trascorso debba ritenersi formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d. lgs. 31 ottobre 1998, n. 114.

3. Sulla sottoponibilità, nella Regione Lombardia, della realizzazione di centri commerciali a valutazione di impatto ambientale ovvero alla procedura alternativa di “screening”.
3.1. L’art.2, comma 1, della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20:
a) assoggetta a procedura di VIA i progetti indicati nell'allegato A del d.P.R. 12 aprile 1996 nonché i progetti indicati nell'allegato I della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;
b) assoggetta a procedura di VIA i progetti indicati nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996, che ricadano, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per tali progetti le soglie dimensionali sono ridotte del cinquanta per cento;
c) assoggetta a procedura di VIA i progetti di ricerca e coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
d) assoggetta a procedura di verifica, secondo le modalità dell'articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, i progetti indicati nell'allegato B del d.P.R. medesimo che non ricadano nelle aree naturali protette di cui alla lettera b) nonché i progetti indicati nell'allegato II della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;
e) assoggetta alla procedura di VIA e di verifica i progetti riguardanti modifiche ad interventi od opere qualora da tali progetti derivi un intervento od un'opera con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del presente comma.
3.2. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 distingue le ipotesi nelle quali un determinato progetto deve essere assoggettato a VIA e quelle nelle quali deve essere assoggettato a verifica preliminare, senza prevedere esclusioni. 
3.3. Neanche il comma 1 bis dell’art. 2 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 prevede ipotesi nelle quali un determinato progetto può essere escluso da entrambi i procedimenti. Detta disposizione attribuisce alla Giunta Regionale il potere di individuare i progetti, fra quelli individuati dall’allegato II della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997, che ricadono nell’ambito di applicazione della regola generale in base alla quale la loro approvazione presuppone l’esperimento della procedura di verifica e quelli che per le loro dimensioni devono essere assoggettati a VIA.
3.4. La direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 non esclude che gli Stati membri possano assoggettare tutti i progetti ascrivibili all’allegato II a procedura di screening e questa è stata la scelta del legislatore regionale della Lombardia. Ne consegue che, nella Regione Lombardia, la realizzazione di centri commerciali, definiti tali ai sensi dell’art. 4, primo comma lett. g), del d. lgs. 31 ottobre 1998, n. 114, deve essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale ovvero alla procedura alternativa di “screening”.
3.5. Va disapplicata per contrasto con la legge regionale n. 20/1999 la normativa regolamentare della Regione Lombardia (delibera della Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5258, paragrafo 6.7 comma primo) che esclude da qualsiasi verifica i centri commerciali che interessano una superficie inferiore a quella indicata nell’allegato B, punto 7, lett. b), del d.P.R. 12 aprile 1996 (progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; il limite previsto appare, in verità, di dubbia ragionevolezza).

Cons. St., Sez. 5, 11 settembre 2013, n. 04507
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