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Gli ordini di demolizione: non richiesta specifica motivazione del concreto interesse pubblico alla rimozione.

Urbanistica e edilizia

Sulla inesistenza del limite di una specifica motivazione del concreto interesse pubblico, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in autotutela relativi agli ordini di demolizione.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 10 maggio 2018, n. 02799

Premassima

1. I provvedimenti in autotutela relativi agli ordini di demolizione sono retti dai principi enucleati dalla Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, con la conseguenza che non richiedono una specifica motivazione in ordine alla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso.


Principio

1. I provvedimenti in autotutela relativi agli ordini di demolizione sono retti dai principi enucleati dalla Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, con la conseguenza che non richiedono una specifica motivazione in ordine alla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso.

In riferimento ai provvedimenti demolitori il Collegio ha osservato che l’interesse pubblico è da ritenere autoevidente e non richiede, pertanto, una particolare ostensione argomentativa, secondo il recente insegnamento espresso dall'Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 8, il quale ha avuto ad oggetto l’autotutela su provvedimenti ampliativi. Al contratio nel caso di specie, invece, si discute sulla conferma di un ordine di demolizione per abusivismo edilizio. Difatti sul punto il Supremo Consesso ha precisato che è pur vero che con la sopracitata pronuncia dell' l’Adunanza plenaria è stata esclusa la configurabilità dell’interesse pubblico in re ipsa con riferimento all’esercizio del potere di autotutela sui titoli edilizi in sanatoria, quali atti di natura ampliativa, ma la vicenda in esame sottende l’esercizio di un potere sanzionatorio avente carattere ripristinatorio e doveroso. Pertanto è doveroso chiarire che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione. In altri termini il Collegio addiviene alla seguente conclusione e cioè che i provvedimenti in autotutela relativi agli ordini di demolizione essendo retti dai principi enucleati dalla Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, non richiedono una specifica motivazione in ordine alla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso.

Cons. St., Sez. 4, 10 maggio 2018, n. 02799
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