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Gli impegni dell'impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento.

Contratti pubblici

Sulla possibilità di ricostruire o determinare gli impegni assunti dall'impresa ausiliaria, attraverso una lettura complessiva del contratto di avvalimento.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 4 aprile 2018, n. 02102

Premassima

1. In tema di contratti di pubblici, il ricorso all'istituto dell'avvalimento, è finalizzato alla dimostrazione che gli impegni assunti dall’impresa ausiliaria, diretti ad avvalorare il prestito del requisito, siano determinati o determinabili, nonché ricostruibili attraverso una lettura complessiva del ridetto contratto di avvalimento.

Principio

1. In tema di contratti di pubblici, il ricorso all'istituto dell'avvalimento, è finalizzato alla dimostrazione che gli impegni assunti dall’impresa ausiliaria, diretti ad avvalorare il prestito del requisito, siano determinati o determinabili, nonché ricostruibili attraverso una lettura complessiva del ridetto contratto di avvalimento.

In tema di avvalimento, il Supremo Consesso ha precisato che il ridetto contratto è caratterizzato dalla presenza, al suo interno, di clausole atte univocamente a fondare il trasferimento, in capo all’impresa ausiliata degli elementi che costituiscono il sostrato sostanziale, unitamente alla sussistenza del requisito in oggetto, quale il richiamo alla responsabilità solidale assunta dall’impresa ausiliaria e da quella ausiliata “in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. In particolare la responsabilità solidale delle due imprese viene in considerazione, per i presenti fini, quale strumento di realizzazione della per così dire comunione delle risorse finanziarie di cui è in possesso l’impresa ausiliaria e della quale il requisito del fatturato è espressione, appartenendo quindi al piano della fattispecie, prima ancora che a quello degli effetti, dell’avvalimento. Quanto invece alla componente “curriculare” del requisito de quo, nel senso della sua capacità espressiva dell’esperienza maturata dall'impresa nel settore, deve osservarsi che essa non si presta ad essere tradotta in impegni specifici alla prestazione di determinate risorse, come il “patrimonio esperenziale” menzionato dalla parte appellante. In definitiva da quanto esaminato, può desumersi che gli impegni assunti dall’impresa ausiliaria, al fine di corroborare sul piano sostanziale il prestito del requisito ed evitare che lo stesso si riduca ad una dichiarazione di impegno meramente formale ed inidonea a garantire la stazione appaltante in ordine alla solidità economico-finanziaria del concorrente ausiliato, debbano essere, se non determinati, quantomeno determinabili, ovvero ricostruibili attraverso una lettura complessiva del contratto di avvalimento.

Cons. St., Sez. 3, 4 aprile 2018, n. 02102
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