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Giusto procedimento

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia

Motivazione per relationem e mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 4, Sentenza 8 aprile 2013, n. 01843

Principio

1. Accesso agli atti richiamati nella motivazione per relationem.
1.1. Il richiamo contenuto nell’art. 3, comma terzo, L. 241\90 alla motivazione per relationem deve interpretarsi nel senso che l’atto richiamato non deve necessariamente essere materialmente unito all’atto finale del procedimento, purché sia reso disponibile all'interessato con il procedimento di accesso ai documenti amministrativi.
1.2. Pertanto, è sufficiente indicare, nella motivazione per relationem, gli estremi dell'atto richiamato, dovendo lo stesso essere messo a disposizione e mostrato a istanza di parte (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 01 dicembre 2008 , n. 3049; in fattispecie identica alla presente, T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, 12 febbraio 2010 n. 897).
2. Natura vincolata dell’ordine di sospensione dei lavori eseguiti in violazione delle prescrizioni per le zone sismiche.
2.1. L’ordine di sospensione dei lavori che consegua al mancato adempimento dell’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, presso l'ufficio competente per territorio, il progetto esecutivo delle opere da eseguire, secondo i sistemi previsti dalla normativa di tutela dagli eventi sismici, ha natura vincolata, in quanto dettato dall’esigenza di assicurare la tutela dagli eventi sismici.
2.2. Pertanto, non può essere accolta la censura che si riporta alla violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento; infatti, giacché il contenuto dispositivo del provvedimento de quo "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sussiste la condizione prevista dall'art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 4, 8 aprile 2013, n. 01843
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