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Giurisdizione in tema di accordo bonario

Giurisdizione e competenza Contratti pubblici

1. Azione avverso silenzio il silenzio della Pubblica Amministrazione. Presupposti. Potere autoritativo della Pubblica Amministrazione. Lesione di interessi legittimi pretensivi.2. Appalti pubblici di lavori. Accordo Bonario ex art. 240 d.lgs. n. 163/2006. Afferisce alla fase dell'esecuzione del contratto di appalto. Omessa conclusione del procedimento. Giurisdizione dell'A.G.O.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, Sentenza 18 settembre 2014, n. 02358

Principio

1. Azione avverso silenzio il silenzio della Pubblica Amministrazione. Presupposti. Potere autoritativo della Pubblica Amministrazione. Lesione di interessi legittimi pretensivi.
1.1 L’azione avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione ex art. 31 c.p.a. è finalizzata alla condanna dell’amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito, ma non costituisce un rimedio di carattere generale azionabile a fronte di qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della stessa.
1.2. In tema di azione avverso il silenzio, al fine di radicare la giurisdizione del G.A., va dedotta la violazione di una norma che regola un procedimento specificatamente ordinato all’esercizio del potere autoritativo, per tale via risolvendosi nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo.

2. Appalti pubblici di lavori. Accordo Bonario ex art. 240 d.lgs. n. 163/2006. Afferisce alla fase dell'esecuzione del contratto di appalto. Omessa conclusione del procedimento. Giurisdizione dell'A.G.O.
2.1. Negli appalti pubblici di lavori, il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 240 d.lgs. n. 163/2006, si inserisce nella fase di esecuzione del contratto in corso tra le parti; in tale ambito, le relative controversie, in quanto scaturenti dallo svolgimento del rapporto paritario cui è preordinato lo scambio, sono espressamente riservate alla cognizione del giudice civile.
2.2. L’accordo bonario ha natura di transazione sulle liti esecutive; ne consegue quindi che il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante. Non si atteggia come interesse legittimo la situazione soggettiva pretensiva che fa capo all’appaltatore all'osservanza da parte dell’amministrazione delle norme procedimentali che regolano la definizione bonaria. 
2.3. In tema di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, la parziale formalizzazione giuridica (cioè con regole di diritto oggettivo) delle trattative prenegoziali di una pubblica amministrazione non va confusa con l’esistenza di un potere autoritativo. 
2.4. La scansione di cui all’art. 240 d.lgs. n. 163/2006 è finalizzata alla formulazione di una mera proposta negoziale, risolvendosi essa in una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva, di cui la legislazione processuale civile esibisce svariate ipotesi (sul versante, ad esempio, previdenziale), le conseguenze della cui violazione (in termini ad esempio di condizione di procedibilità, ovvero di regolamentazione delle spese processuali), spetta esclusivamente al giudice munito della giurisdizione verificare.
2.5. In mancanza della formulazione della proposta di accordo bonario da parte della stazione appaltante, l’appaltatore non è limitato nell’accesso alla giustizia in quanto la previsione dell’art. 240, comma 16, d.lgs. n. 163/2006 prevede l’azione davanti agli arbitri o al giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario risultante dal rifiuto espresso della proposta o in caso di inutile decorso del termine per l’accettazione della medesima proposta.
2.6. Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. nel caso in cui l'appaltatore lamenti l'illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante sull'istanza dallo stesso formulata per l'avvio del procedimento di cui all'art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, volto al raggiungimento dell'accordo bonario per la definizione delle riserve iscritte nel corso dell'appalto.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, 18 settembre 2014, n. 02358
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