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Giurisdizione in materia di revoca di contributi pubblici

Contributi e provvidenze Giurisdizione e competenza

1. Contributi e sovvenzioni pubblici. Concessione e revoca. Riparto. Giurisdizione. 2. Contributi pubblici. Attribuzione. Revoca, decadenza e risoluzione. Autotutela privatistica. Giurisdizione. Giudice ordinario. 3. Contributi pubblici. Attribuzione e revoca. Controversie. Giurisdizione esclusiva. Art. 133, lett. b) c.p.a.. Insussistente. Concessione di beni pubblici. Equiparabilità. Esclusa. 4. Esercizio del potere. Mediato o indiretto. Art. 7 c.p.a.. Criterio. Ambito. Giurisdizione esclusiva. Criterio generale di riparto. Escluso. 5. Concentrazione delle tutele. Criterio. Interesse legittimo. Tutela. Omnicomprensiva. 6. Connessione. Domande. Giurisdizione. Inderogabile. Giurisdizione esclusiva. Prevalenza. Limiti.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/Sentenza 29 gennaio 2014, n. 00006

Principio

1. Contributi e sovvenzioni pubblici. Concessione e revoca. Riparto. Giurisdizione. 
1.1. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617; Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13).
1.2. Sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150).
1.3. Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776).
1.4. È configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17).

(segue) 2. Contributi pubblici. Attribuzione. Revoca, decadenza e risoluzione. Autotutela privatistica. Giurisdizione. Giudice ordinario.
2.1. L’erogazione di contributi pubblici, anche se in via provvisoria, crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.
2.2. Nel caso di revoca di contributi finanziari pubblici, non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione, con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. 
Le contestazioni che investono l’esercizio della c.d. autotutela privatistica sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono devolute a quella del giudice ordinario.

3. Contributi pubblici. Attribuzione e revoca. Controversie. Giurisdizione esclusiva. Art. 133, lett. b) c.p.a.. Insussistente. Concessione di beni pubblici. Equiparabilità. Esclusa.
3.1. Le controversie in materia di attribuzione (e, quindi, di revoca) di contributi o agevolazioni finanziarie non rientrano nella giurisdizione esclusiva di cui il giudice amministrativo dispone in materia di concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, lett. b) cod. proc. amm..
3.2. La concessione di beni pubblici e l’erogazione di denaro pubblico non sono equiparabili, in quanto, anche se il denaro è annoverabile nella categoria dei beni, non va confusa la figura della concessione a privati di benefici pubblici, che presuppone l’uso temporaneo da parte dei privati di detti beni per una finalità di pubblico interesse, con quella del finanziamento, che implica un tipo di rapporto giuridico del tutto diverso, in forza del quale il finanziato acquisisce la piena proprietà del denaro erogatogli ed eventualmente assume l’obbligo di restituirlo in tutto o in parte ad una determinata scadenza. 
3.3. Le ragioni di non agevole distinguibilità tra posizioni di diritto soggettivo e d’interesse legittimo, che sottostanno alla scelta legislativa di attribuire alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di concessione di beni o servizi pubblici, non necessariamente ricorrono nei rapporti di finanziamento. 

4. Esercizio del potere. Mediato o indiretto. Art. 7 c.p.a.. Criterio. Ambito. Giurisdizione esclusiva. Criterio generale di riparto. Escluso.
4.1. Il riferimento al criterio della riconducibilità della controversia, anche in via mediata o indiretta, all’esercizio del potere - contenuto all’art. 7 c.p.a. e introdotto dalle sentenze della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 191 - viene utilizzato non come criterio generale di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma come criterio legittimante, sotto il profilo della compatibilità con il vincolo costituzionale delle “particolari materie” di cui all’art. 103 Cost., la stessa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
4.2. Il criterio della riconducibilità all’esercizio del potere opera all’interno della giurisdizione esclusiva, come condizione in assenza della quale la controversia avente ad oggetto diritti soggettivi, nonostante l’afferenza degli stessi alla materia oggetto della giurisdizione esclusiva, deve comunque essere devoluta al giudice ordinario.
4.3. L’art. 7 c.p.a. deve essere interpretato nel senso che, ferma la vigenza del generale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla dicotomia tra diritti soggettivi e interessi legittimi, nelle materie di giurisdizione esclusiva è comunque necessario che il diritto soggettivo sia stato leso da atti, accordi o comportamenti riconducibili, sia pure in via diretta o mediata, all’esercizio del potere.

5. Concentrazione delle tutele. Criterio. Interesse legittimo. Tutela. Omnicomprensiva.
Il criterio della concentrazione delle tutele, richiamato dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è un criterio direttivo che la legge delega ha posto all’esercizio del potere legislativo delegato da parte del Governo e che ha legittimato, fra l’altro, la scelta di concentrare in campo al giudice amministrativo ogni forma di tutela dell’interesse legittimo, ivi compresa quella risarcitoria. Tale criterio, tuttavia, non consente di attrarre, in via meramente interpretativa e senza base normativa, nell’ambito della giurisdizione amministrativa controversie relative a diritti soggettivi, a prescindere dall’individuazione di una disposizione legislativa fondante un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.

6. Connessione. Domande. Giurisdizione. Inderogabile. Giurisdizione esclusiva. Prevalenza. Limiti.
6.1. Salvo deroghe normative espresse, vige nell’ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 aprile 2013, n. 9534; Cass. Sez. Un. 7 giugno 2012, n. 9185).
6.2. La prevalenza del potere cognitivo del giudice amministrativo presuppone, oltre che la contestuale proposizione delle domande (la domanda soggetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. e le domande accessorie su cui dovrebbe pronunciarsi il g.o.), che egli sia titolare di giurisdizione esclusiva, a fronte della giurisdizione sui soli diritti propria del giudice ordinario. In questo caso, infatti, il giudice amministrativo è titolare di poteri maggiori che non quelli riconosciuti al giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un. 24 giugno 2009, n. 14805; Cass. Sez. Un. 7 giugno 2012, n. 9185).

Cons. St., Sez. P, 29 gennaio 2014, n. 00006
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