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Giurisdizione esclusiva e onere

Giustizia amministrativa

Ricorso giurisdizionale. Acquisizione delle prove. Giurisdizione di legittimità. Applicazione temperata del principio acquisitivo. Giurisdizione esclusiva. Applicazione piena del principio dispositivo.
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 7 ottobre 2014, n. 01273

Principio

Ricorso giurisdizionale. Acquisizione delle prove. Giurisdizione di legittimità. Applicazione temperata del principio acquisitivo. Giurisdizione esclusiva. Applicazione piena del principio dispositivo.

1. Il processo amministrativo, in linea generale – pur essendo previsti alcuni poteri di acquisizione officiosa delle prove da parte del giudice – è retto dal principio dispositivo dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo. Tale principio, peraltro, non può, comunque, mai tradursi in un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando l’interessato non si trovi nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.
2. In tema di acquisizione delle prove nel processo amministrativo, seppur è possibile affermare che la parte ricorrente non sia tenuta a fornire una prova completa, ma elementi di seria consistenza, ovvero un “principio di prova”, potendo e dovendo il giudice sopperire ad eventuali manchevolezze attraverso i suoi poteri officiosi, ciò non può tradursi in una totale inversione dell’onere probatorio, dovendo l’interessato fornire quanto meno indizi o elementi di riscontro (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159; cit., sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 791; TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 76; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 5519).
3. In tema di acquisizione delle prove il c.d. principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, rinvenibile nella disciplina di cui al R.D. n. 1054/1924, al R.D. n. 642/1907 ed alla stessa legge TAR del 1971, risulta confermato, con definitiva consacrazione, dal C.P.A. - il quale, pur confermando il metodo acquisitivo, ha accentuato il principio dispositivo – come è possibile ricavare dall’art. 63, comma 1 – secondo il quale “Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” – e dal seguente art. 64, comma 1 – a mente del quale “spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” – sicché i poteri di acquisizione officiosi possono riguardare le sole informazioni ed i documenti utili al fine del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione. Peraltro l’ammissione di eventuali richieste istruttorie della parte ricorrente non possono prescindere dalla previa verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio su di essa incombente ai sensi delle disposizioni appena ricordate.
4. In tema di acquisizione delle prove nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali parte ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio “puro” dell’onere della prova, codificato nell’art. 2697 c.c., senza l’attenuazione del “metodo acquisitivo”, operante solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi), nel quale vige un sistema fondato non sull’onere della prova, ma sull’onere del “principio di prova”; laddove, invece, si faccia questione di diritti soggettivi, non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile (TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 8562).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 7 ottobre 2014, n. 01273
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