Accedi a LexEureka

Giurisdizione e legittimazione ad agire in materia di provvedimenti adottati in autotutela in materia ambientale

Giustizia amministrativa Atto amministrativo e silenzio della P.A. Ambiente, parchi e aree protette

Sul riparto di giurisdizione in materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 19 giugno 2013, n. 03349

Principio

1. Sul riparto di giurisdizione in materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni.
Il criterio di riparto della giurisdizione, in materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni, opera, in generale, nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sugli atti di ritiro del finanziamento, anche susseguente alla relativa erogazione, e di rassegnazione dello stesso, ove costituiscano manifestazione di autotutela amministrativa in vista della tutela dell'interesse pubblico, con ponderazione dell'interesse sottostante all'erogazione del contributo, mentre spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie su provvedimenti di ritiro, comunque denominati, assunti in funzione della negativa verifica in ordine al raggiungimento dello scopo che si è voluto agevolare, ossia a situazioni riconducibili esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto ed attinenti alle modalità di utilizzazione del contributo e al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, che coinvolgono invece posizioni di diritto soggettivo. 
2. Sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. anche nel caso in cui in cui l’Amministrazione determina il venir meno del titolo legittimante l'agevolazione per un soggetto e contemporaneamente valuta la riutilizzazione delle risorse disponibili in maniera diversa.
Nelle ipotesi in cui la legge attribuisce all'Amministrazione il potere di riconoscere il contributo - previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario - apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, la controversia appartiene comunque alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nella fase - successiva alla erogazione del beneficio - in cui l’Amministrazione determina il venir meno del titolo legittimante l'agevolazione per un soggetto e contemporaneamente valuta la riutilizzazione delle risorse disponibili in maniera diversa, facendo rivivere a favore di diversi soggetti, sia pure in un momento successivo, la situazione soggettiva a monte, che è comunque di interesse legittimo, conseguendo ad una rinnovata e diversa valutazione dei medesimi requisiti.
3. Sulla qualifica di controinteressato nel processo amministrativo.
Nel processo amministrativo, la qualifica di controinteressato richiede la contestuale presenza di due elementi, uno di carattere formale, rappresentato dall'indicazione espressa quale destinatario del soggetto in questione nell'atto impugnato o, comunque, dalla sua immediata rintracciabilità, e l'altro di carattere sostanziale, rappresentato dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e preordinato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato. Il titolare di un interesse di mero fatto volto a contrastare il ricorso principale può assumere non la veste di controinteressato in senso formale e sostanziale, bensì quella succedanea di interventore. 
Deve pertanto escludersi che tale qualificazione possa essere automaticamente riconosciuta agli Enti locali rappresentativi degli interessi della popolazione del territorio che si è avvantaggiato dall'adozione del provvedimento impugnato, non ricevendo detti Enti, in tal caso, direttamente e singolarmente specifiche posizioni di vantaggio dal provvedimento impugnato.
4. Sulla legittimazione di ciascun Comune a ricorrere in materia ambientale.
Sussiste la legittimazione a ricorrere nella materia ambientale di ciascun Comune, quale ente esponenziale della collettività che risiede nell'ambiente comunale, contro ogni provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. E ciò, a prescindere dalla circostanza che il Comune ricorrente non sia diretto destinatario delle risorse destinate all’intervento ambientale (nel caso di specie di bonifica), né esecutore delle opere e né competente in materia, poiché ai fini di tale legittimazione è sufficiente il fatto che gli effetti del provvedimento impugnato siano idonei a comportare un serio pregiudizio in ordine alla protezione dell'ambiente ed alla tutela della salute della collettività di cui tale Ente è soggetto esponenziale, con conseguente sussistenza in tal caso di tutti i requisiti per configurare una posizione differenziata.
5. Sull’onere di motivazione dei provvedimenti discrezionali di annullamento o di revoca che incidano sfavorevolmente su di un preesistente assetto di interessi.
 Ove l'Amministrazione adotti provvedimenti di annullamento o di revoca che incidano sfavorevolmente su di un preesistente assetto di interessi o sulle posizioni giuridiche soggettive di un soggetto giuridico, soprattutto nei casi in cui l'esercizio di tale potere sia espressione di una ampia discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento, la motivazione sottesa alla determinazione adottata deve comunque contenere, ex art. 3 della l. n. 241/1990, l'esternazione compiuta dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali la P.A. si è determinata in un preciso senso. Solo l’esercizio del potere di autotutela vincolato e ad avvio doveroso, infatti, non richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse pubblico alla sua adozione.

Cons. St., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 03349
Caricamento in corso