Giurisdizione di legittimità
Giurisdizione e competenza
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe ai sensi dell’art. 7, comma 1, ultima
parte, il quale prevede la non impugnabilità degli atti o provvedimenti emanati
dal Governo nell’esercizio del potere politico, il Consesso ha precisato che
spetta al giudice amministrativo l’esercizio legittimo della funzione pubblica.
Difatti, è richiesta tutela della posizione giuridica soggettiva, che
diversamente opinando resterebbe priva di garanzie giurisdizionali, in quanto
il parziale diniego opposto dalla Commissione parlamentare all’istanza di
accesso agli atti costituisce esercizio di attività amministrativa, non
potendo, inoltre, costituire esercizio del potere politico. Pertanto, considerando
che all’Assemblea Regionale Siciliana non spettano poteri di autodichia, le cui
previsioni derogatorie rispetto alla giurisdizione comune non sono suscettibili
di estensione analogica, si deduce che non sussistono i presupposti per
escludere la sindacabilità dell’istanza di accesso agli atti dinanzi al giudice
amministrativo.