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Giurisdizione del T.S.A.P. in materia di concessioni demaniali idriche

Giurisdizione e competenza Demanio e patrimonio

Acque pubbliche. Provvedimenti amministrativi. Contestazione in sede giurisdizionale. Riparto di giurisdizione tra G.A. e T.S.A.P. Rileva la materia e non la posizione giuridica sostanziale. Rilascio di concessioni demaniali. Contestazioni. Giurisdizione. è devoluta al T.S.A.P.
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, Sentenza 5 novembre 2014, n. 01160

Principio

Acque pubbliche. Provvedimenti amministrativi. Contestazione in sede giurisdizionale. Riparto di giurisdizione tra G.A. e T.S.A.P. Rileva la materia e non la posizione giuridica sostanziale. Rilascio di concessioni demaniali. Contestazioni. Giurisdizione. è devoluta al T.S.A.P.
1. Ai sensi dell’art. 143 lettera a) del R.D. 11 dicembre 1933 n°1775, il TSAP conosce dei provvedimenti presi dalla P.A. in materia di acque pubbliche; non si tratta di un numero chiuso tipicamente delimitato; in altre parole, qualsiasi provvedimento dell’amministrazione può rientrare in tale “materia”, se in concreto riguardi il relativo ambito. È però da ritenersi che allorquando un provvedimento già in base al suo nomen iuris riguardi le acque pubbliche, vi sia una presunzione logica in favore della giurisdizione speciale.
2. Nell’attuale ordinamento la pluralità di giurisdizioni rappresenta non già una deroga in qualche modo tollerata all’ordinario sistema di garanzie, ma un servizio al cittadino, per trattare in modo più compiuto ed efficace determinate questioni; in una frase, risponde ad esigenze tecniche. Ne segue secondo logica che le relative norme sono speciali, ma non eccezionali: vanno interpretate in modo da applicarle a tutte le fattispecie concrete in cui l’esigenza tecnica sussiste.
3. Se si ragiona di riparto fra il giudice amministrativo ordinario e il TSAP, si dà per scontato che la controversia riguardi interessi legittimi, e quindi provvedimenti; ai fini del riparto della giurisdizione, rileva la materia in cui tali provvedimenti incidono, non già il tipo di situazione giuridica fatta valere.
4. Sussiste la giurisdizione del TSAP nel caso di provvedimenti che regolano il decorso e l’uso delle acque pubbliche sotto l’aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo, ovvero integrino atti impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti il regime delle acque, ovvero provvedimenti a tali interessi strettamente connessi, ovvero ancora provvedimenti che – pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico – riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque. 
5. Sono escluse dalla giurisdizione del TSAP le controversie per le quali non si richiedono le competenze giuridiche e tecniche ritenute dal legislatore necessarie con la creazione di un organo a composizione particolare “per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche. Si tratta precisamente della ratio di miglior servizio al cittadino che si è vista presiedere alla creazione, meglio detto alla conservazione, delle giurisdizioni speciali.
6. Sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. laddove venga impugnata in sede giurisdizionale la concessione di occupazione di un’area del demanio lacuale (nella specie una riva del Garda), e quindi un provvedimento specifico relativo a beni del demanio idrico, venendo contestato che la concessione stessa persegua l’interesse pubblico al buon utilizzo del demanio. La controversia è quindi all’evidenza compresa nella materia delle acque pubbliche.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, 5 novembre 2014, n. 01160
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