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Giudizio elettorale

Elezioni Giustizia amministrativa

Interpretazione dell’art. 129 c.p.a. ed immediata impugnabilità di tutti gli atti preparatori lesivi del procedimento elettorale
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza 10 ottobre 2013, n. 01073

Principio

Interpretazione dell’art. 129 c.p.a. ed immediata impugnabilità di tutti gli atti preparatori lesivi del procedimento elettorale.
A seguito dell’intervento correttivo e integrativo operato dal d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160 alle disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, adesso in base all’art. 129, nell’ambito del giudizio elettorale sono impugnabili tutti i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, senza limiti espressi di legittimazione attiva, e con estensione al contenzioso elettorale per il Parlamento europeo, mentre in base al testo previgente erano impugnabili solo le esclusioni, e solo da parte di alcuni soggetti nominati e solo in relazione alle elezioni amministrative, con ciò volendosi inoltre intendere che tutti gli atti lesivi che fanno parte del procedimento elettorale preparatorio sono immediatamente impugnabili, compresi i provvedimenti di ammissione rispettivamente di candidati e liste. Non sono, pertanto, ammissibili in sede di impugnazione degli atti di proclamazione degli eletti censure riferibili alla fase di ammissione delle liste e dei candidati i cui atti conclusivi sono medio tempore divenuti inoppugnabili.

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 10 ottobre 2013, n. 01073
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