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Giudizio di ottemperanza

Giustizia amministrativa

Improponibilità con il giudizio di ottemperanza di censure di diritto ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettati nel ricorso originario
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, Sentenza Breve 22 novembre 2013, n. 05341

Principio

1. Annoverabilità nella nozione di inottemperanza dell'attuazione parziale, inesatta o elusiva del giudicato.
Un'attuazione parziale o inesatta o elusiva del giudicato deve essere annoverata nella nozione di inottemperanza, al pari dell'inerzia (cfr. Cons. Stato, VI, 12.12.2011 n. 6501), come del resto recepito negli artt. 112, comma 2, e 114, comma 4, lett. b), e comma 6), del cod. proc. amministrativo.

2. Improponibilità con il giudizio di ottemperanza di censure di diritto ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettati nel ricorso originario.
2.1. Sebbene sia indubbio il favor per la concentrazione nell'alveo del giudizio di ottemperanza di tutte le questioni che sorgono dopo un giudicato e che siano afferenti alla sua esecuzione, tale favor non pare possa spingersi fino al punto di affermare che qualsiasi provvedimento adottato dopo un giudicato, e in conseguenza di esso, e che non sia satisfattivo della pretesa del ricorrente vittorioso, debba essere portato davanti al solo giudice dell'ottemperanza (cfr. in termini Adunanza Plenaria n. 2 del 15.1.2013);
2.2. Ove il nuovo atto successivo al giudicato non sia elusivo o in violazione del giudicato, ma autonomamente lesivo, poiché copre spazi lasciati vuoti dal giudicato, l'azione corretta da intraprendere è un ricorso ordinario di cognizione (cfr. Cons. Stato, VI, 15.11.2010 n. 8053).
2.3. Allorquando la parte che ricorra per l'ottemperanza del giudicato non contesti la difformità dell’atto di esecuzione rispetto all’obbligo di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, ma formuli piuttosto motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati nel ricorso originario, deve ritenersi che il ricorrente abbia inteso sollevare autonomi vizi di legittimità estranei al contenuto della precedente decisione, in quanto tali aspetti non erano stati in alcun modo affrontati nella sentenza passata in giudicato, quali regole di azione della successiva attività amministrativa: motivo questo per cui non è proponibile il ricorso per ottemperanza ma soltanto quello generale di annullamento (cfr. TAR Puglia, Lecce, I 16.4.2010, n. 929).
2.4. La conversione del rito da giudizio di ottemperanza a giudizio ordinario di legittimità, allorquando l'attività amministrativa successiva al giudicato sia censurata per vizi di legittimità estranei al contenuto del medesimo giudicato, è ammissibile soltanto nel caso in cui il ricorso per ottemperanza sia stato esperito nel termine decadenziale di 60 giorni.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, 22 novembre 2013, n. 05341
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