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Giudizio di ottemperanza

Giustizia amministrativa

Inammissibilità del ricorso per ottemperanza per l’esecuzione del giudicato di pronunce di rigetto
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 26 marzo 2013, n. 01675

Principio

1. Inammissibilità del ricorso per ottemperanza per l’esecuzione del giudicato di pronunce di rigetto.
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento (in tal senso Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2001, n. 6532; cfr., inoltre, Cons. Stato, VI, 1° settembre 2009, n. 5114). È stato, infatti, chiarito, a tale riguardo, che, relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l’amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente sattisfattivi rispetto a quelle statuizioni. Viceversa, la pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla radicazione del giudizio, rimanendo indifferente che la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in primo grado ovvero in appello, con una sentenza di riforma della pronuncia di accoglimento emessa dal primo giudice.

Cons. St., Sez. 6, 26 marzo 2013, n. 01675
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