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Giudizio di ottemperanza

Giustizia amministrativa

Cons. St., Sez. 6, Sentenza 21 maggio 2013, n. 02724

Principio

Sull'inammissibilità del ricorso per ottemperanza per l'esecuzione di pronunce di rigetto.
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento” 
Pertanto, è legittimato a chiedere le misure esecutive di una sentenza solo chi abbia proposto una domanda in sede di cognizione, quando questa sia stata accolta, e non anche il controinteressato soccombente in primo grado, che abbia ottenuto all’esito del giudizio di appello la reviviscenza dell’atto impugnato (di cui è beneficiario).
Di talché, se all’esito del giudizio sono mantenuti fermi gli effetti di un provvedimento che comporta un obbligo di fare (come nella specie, una ordinanza di demolizione), la sua ottemperanza può essere dunque chiesta da chi vi abbia titolo secondo gli strumenti consentiti dal sistema (se del caso, contestando il silenzio dell’Amministrazione), ma non anche col rimedio del giudizio d’ottemperanza, che postula una statuizione del giudice che abbia innovato la sfera giuridica dell’Amministrazione, con i propri effetti d’annullamento, ripristinatori o conformativi.

Cons. St., Sez. 6, 21 maggio 2013, n. 02724
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