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Giudizio di ottemperanza

Giustizia amministrativa

Sul c.d. “effetto conformativo” con riguardo ai giudicati di annullamento dei provvedimenti amministrativi per difetto di motivazione
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 22 gennaio 2013, n. 00369

Principio

A seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di atto amministrativo per difetto di motivazione, è onere della P.A. riedere il potere discrezionale che residua (o può residuare), fornendo motivazioni riconducibili alle indicazioni sostanziali fornite dalla sentenza.

1. Il c.d. “effetto conformativo” del giudicato esplica effetti anche con riferimento ai giudicati di annullamento dei provvedimenti amministrativi per difetto di motivazione (v. fra le altre, Cons. di Stato sez. IV, n.2568/2008). Anche in tali fattispecie l’esame dell’atto esecutivo deve quindi avvenire alla stregua delle ragioni giuridiche, e relative indicazioni, per le quali l’atto è stato ritenuto carente di motivazione, sicché, per logica conseguenza, il difetto di motivazione non può essere semplicemente integrato dal formale inserimento nell’atto originario della motivazione quale elemento originariamente assente, ma deve essere ovviato fornendo motivazioni riconducibili alle indicazioni sostanziali fornite dalla sentenza. 
2. Il potere discrezionale che residua (o può residuare) all'amministrazione in seguito a un annullamento giurisdizionale è fortemente condizionato dalla "motivazione" della sentenza, vincolata a sua volta dalle censure in concreto formulate dal ricorrente: di conseguenza, la clausola della salvezza delle "ulteriori attività procedimentali" - contenuta in sentenza - non restituisce all'Amministrazione una "facoltà di scelta" incondizionata, ma un potere-dovere di adottare un provvedimento di cura dell'interesse pubblico, che non contrasti o eluda la sentenza in discussione (in questo senso Cons. di Stato, sez. IV, n.2568/2008). 
3. Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo per difetto di motivazione, i principi emergenti dalla decisione non possono essere valutati come semplici “obiter dicta”, poiché la loro funzione è quella di contribuire complessivamente alla concreta individuazione della regola giuridica assunta dalla decisione da eseguire.
4. L’effetto conformativo, ove il “dictum” non si limiti a sancire il dovere di motivazione formale (ex art. 3 legge n. 241/1990) ma, come sviluppo delle censure accolte, lo ponga in relazione con le posizioni soggettive azionate dal ricorrente, determina che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione assume certamente maggiore intensità, nel senso che deve essere assolto permanendo all’interno della prospettiva giuridica sostanziale tracciata dalla decisione, al di fuori della quale l’atto di esecuzione risulta elusivo.

Cons. St., Sez. 4, 22 gennaio 2013, n. 00369
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