Giudizio di ottemperanza del giudice ordinario in materia di società in house
Giustizia amministrativa Giurisdizione e competenza
Premassima
In materia di società in
house preposte alla gestione di servizi pubblici locali, la controversia
presentata per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario rientra nella
stessa giurisdizione ordinaria, laddove non risulta ravvisabile per le medesime
società alcuna delle condizioni previste dall’art. 7 c.p.a., dal momento che
non vi siano norme che realizzano in via generale l’equiparazione alla Pubblica
Amministrazione.
Principio
Nella sentenza in commento il Tar, in via preliminare, ha sottolineato che
le società in house sono dotate di personalità giuridica autonoma, esibendo elementi
caratteristici tali da giustificare la loro equiparazione all’“ufficio interno”
dell’ente pubblico che le hanno costituite, poiché tra l’anzidetto ente e la società
vi è un rapporto di alterità formale.
Inoltre, con riguardo al regime giuridico
dell’impugnazione degli atti delle società in house, permane la giurisdizione
del giudice amministrativo rispetto a coloro che investono gli interessi della
collettività, mentre sussiste la giurisdizione ordinaria rispetto a quegli
altri che attengono all’esecuzione del contratto societario, ossia alle cosiddette
procedure che esplicano la fattispecie della “vita interna” dell’ente stesso.
Per quanto concerne la questione relativa
all’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di ottemperanza,
da un lato l’orientamento prevalente risolve la questione alla luce dell’art.
7, comma 2, del codice del processo amministrativo, il quale utilizza la
nozione di Pubblica Amministrazione in senso lato, ricomprendendo anche tutti i
soggetti ad essa assimilati, tra cui rientrano le società pubbliche di gestione
di rifiuti, che dovranno essere costituite obbligatoriamente tra gli enti
pubblici locali territoriali e sono adibite alla cura degli interessi pubblici
superiori, dovendo rispettare i principi propri del procedimento amministrativo
ed esercitando persino poteri di natura autoritativa.
Mentre, orientamento contrapposto ritiene
che sussista la parificazione dei soggetti privati alla Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 7 c.p.a., soltanto nelle ipotesi in cui sia la
legge ad effettuarla, nonché nella fattispecie in cui il soggetto privato è
preposto all’esercizio di attività amministrative ed in relazione alle stesse.
Il Consesso, pertanto, ha richiamato il
successivo art. 112, foriero di una fondamentale distinzione tra le sentenze ed
i provvedimenti equiparati del giudice amministrativo e quelli del giudice
ordinario. Difatti, la suddetta disposizione, relativamente ai provvedimenti
del giudice amministrativo, prevede che “devono essere eseguiti dalla pubblica
amministrazione e dalle altre parti”, in moda tale da predisporre un generale
principio di ammissibilità dell’azione proposta nei confronti di soggetti
privati e non solo della pubblica amministrazione, mentre per le sentenze e gli
altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario statuisce che l’azione
di ottemperanza possa essere proposta al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo
dell’ente pubblico di conformarsi, in merito al caso deciso, al giudicato o
alla decisione.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha concluso sostenendo che l’art. 112 non può essere non possa essere derogato nell’ipotesi in cui si chieda l’esecuzione di una decisione del giudice ordinario in materia di società in house preposte alla gestione di enti pubblici locali, laddove in nessuna di esse rientrano le condizioni indicate dall’art. 7, poiché le decisioni per cui è richiesta l’ottemperanza hanno matrice privatistica e nessuna norma realizza l’equiparazione in via generale alla Pubblica Amministrazione.